Superbonus e Bonus edilizi: chi è stato indotto in errore si salva dalle sanzioni
di Cristian Angeli - 02/08/2024
In materia di bonus edilizi e di Superbonus, si sta facendo giustamente un gran parlare dei profili di responsabilità nel caso di recuperi fiscali. Quando, ad esempio, il plafond viene sovrastimato o si verificano irregolarità più gravi come il mancato soddisfacimento dei requisiti tecnici necessari per accedere al bonus o la mancata esecuzione dei lavori agevolabili, si è sempre messo l’accento sul fatto che il primo a risponderne è il contribuente/committente.
Bonus edilizi e responsabilità professionali
Ed è vero, perché è il primo titolare del credito d’imposta ad essere individuato dalla normativa come responsabile. Tuttavia, come al solito, il mondo reale si scontra con la disciplina, generando difficoltà che possono portare il beneficiario a sopportare sanzioni onerose anche nel caso in cui egli sia del tutto estraneo a quanto accaduto.
E non si tratta di un’ipotesi remota, quanto piuttosto di una “regola”.
È normale, cioè, che il proprietario di un immobile che deve realizzare interventi edilizi si rivolga a varie figure professionali, e non solo, del mondo delle costruzioni come ingegneri e architetti. Infatti, da quando i bonus edilizi hanno raggiunto il loro massimo livello di fama (vale a dire con l’introduzione nel 2020 del Superbonus), non c’è proprietario che non valuti la possibilità di usufruire di qualche beneficio fiscale, chiamando a rapporto anche professionisti tributari e fiscali. E non solo, perché com’è noto sul mercato vi sono soggetti che offrono servizi “tutto compreso”, i c.d. General Contractor, che si occupano di gestire tutti gli aspetti cantieristici, unitamente a quelli fiscali e amministrativi legati agli adempimenti necessari per fruire dei bonus edilizi.
In tutto questo, il beneficiario resta “fuori dai giochi”, ma allo stesso tempo può essere chiamato a pagare per eventuali irregolarità riscontrate dall’Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, un principio generale della disciplina tributaria, richiamato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 33/E/2022, permette di far salvo il beneficiario almeno dal versamento delle sanzioni, nel caso in cui egli sia stato indotto in errore in maniera incolpevole.
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