Superbonus e bonus edilizi: stop a cessione e sconto in fattura

di Gianluca Oreto - 16/02/2023

Alla fine è arrivato, lo attendevo da anni: un Decreto Legge di pochi articoli e dai contenuti omogenei. A volte, però, la realtà supera l'immaginazione e come un fulmine a ciel sereno questo Decreto Legge è arrivato nel peggiore dei modi su uno degli argomenti più caldi dell’ultimo anno e mezzo: la cessione dei crediti edilizi.

N.D.R. questo articolo è stato scritto sulla base della bozza di Decreto Legge a nostra disposizione, se vuoi leggere le disposizioni tecniche ufficiali e definitive (fino alla conversione del D.L.)
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Approvato un nuovo Decreto Legge

Se ne parlava da un paio di giorni, dopo che alcuni Enti locali avevano annunciato la loro intenzione di mobilitarsi per acquisire i crediti fiscali rimasti incagliati sulla piattaforma cessione dell’Agenzia delle Entrate. Un’idea piaciuta e sostenuta da tutto il mondo dell’imprenditoria e dal comparto delle costruzioni, ma che evidentemente non ha trovato i favori del Governo, ovvero l’unico in grado di incidere veramente.

Con una notizia di stamattina avevamo annunciato l’intenzione del Governo di bloccare l’acquisto dei crediti fiscali da parte degli Enti locali. Notizia confermata su cui il Governo ha pesantemente rilanciato in due articoli che di fatto bloccano ogni possibilità di cessione.

Ecco il video della conferenza stampa post Consiglio dei Ministri di oggi. Dal minuto 14:00 le dichiarazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti che ha anticipato i contenuti del nuovo Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali” che avrebbe il duplice obiettivo di “cercare di risolvere il problema della categoria delle imprese edili per la grande massa dei crediti incagliati e mettere in sicurezza i conti pubblici”.

Il video della conferenza stampa

Per quanto riguarda il primo obiettivo sono stati chiariti per legge i confini della responsabilità solidale da parte dei cessionari dei crediti di imposta per eliminare le incertezze che hanno portato le banche alla chiusure dei canali di acquisizione.

Dall’altro lato, prendendo spunto dall’analisi di Eurostat, è stato deciso di impedire alle amministrazioni di acquisire crediti d’imposta.

Singolare l’affermazione del Ministro Giorgetti che commentando l’investimento dello Stato sul Superbonus ha affermato che lo stesso sarebbe costato circa 2.000 euro per ogni cittadino italiano, dimenticando ancora una volta gli effetti di questo (ripeto) investimento per l’intera economia italiana.

Responsabilità solidale

Definiti nel dettaglio i confini della responsabilità dei cessionari che saranno limitati (come già previsto) ai soli casi di dolo e colpa grave. Il concorso nella violazione sarebbe escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta:

  1. titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  2. notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  3. documentazione fotografica o video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, dalla quale consti l'effettività delle opere realizzate;
  4. visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  5. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
  6. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati di legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  7. nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  8. nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, n. 159844, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  9. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettera a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
  10. un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Esclusione che opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui ai numeri da 1 a 10.

Stop a sconto in fattura e cessione del credito

Ma l’aspetto più importante è contenuto all’art. 2 del nuovo provvedimento d’urgenza, rubricato “Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali”. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto (il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), non sarà più consentito l’utilizzo delle opzioni alternative per tutti i crediti indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio.

Lo stop alle opzioni alternative non si applicherà unicamente alle spese sostenute per gli interventi di superbonus per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del decreto:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per tutti gli altri bonus edilizi oltre al superbonus, lo stop alla cessione non si applica agli interventi per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del decreto:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Stop ad ogni forma di cessione del credito

Ma il nuovo Decreto Legge non si ferma qui perché a decorrere dalla sua entrata in vigore vieta la prima cessione dei crediti d’imposta di cui:

  1. all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
  2. agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  3. agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  4. all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  5. all’articolo 1, commi da 2 a 5 e commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  6. all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  7. all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
  8. all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Tali disposizioni non si applicano ai contratti di cessione stipulati prima dell’entrata in vigore del presente decreto aventi data certa.

Stop alle vecchie formule di sconto in fattura operate dai cessionari e contenute:

  • nell’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1;
  • nell’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo;

del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Disposizioni che in questo caso risultano completamente abrogate.

Il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali.

Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.

Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

Si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Il Consiglio ha concordato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio.

Le dichiarazioni di Erica Mazzetti

"Bloccare preventivamente l'acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici quand'anche ne abbiano capienza significa togliere una delle possibili vie d'uscita al problema dei crediti fermi". È la posizione di Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, che puntualizza: "Ancora una volta, purtroppo, una notizia relativa ai crediti fiscali e in generale sul Superbonus, una notizia grave e impattante, trapela in modo non ufficiale, gettando subito nel panico, per non dire nel baratro la filiera edile. Il tutto per altro quando Eurostat ha chiarito che i crediti, sia pagabili sia non pagabili, costituisco deficit e non debito pubblico".

Prontamente, Mazzetti ha depositato un'interrogazione per chiarire "quanto riportato dalla stampa in merito all'opposizione che il Ministero dell'economia avrebbe posto all'ipotesi di acquisto dei crediti relativi ai bonus edilizi da parte degli enti pubblici territoriali", chiedendo, inoltre, di "precisare tecnicamente in quale modo si ritiene possa realizzarsi un risparmio pubblico sui crediti già iscritti in piattaforma". "Lo sblocco dei crediti – rimarca – è una priorità e il governo deve seguire la voce delle imprese più che i tecnicismi".



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