Superbonus e Bonus facciate: rimborsabili i crediti non compensati?
di Gianluca Oreto - 03/03/2023
Alla fine ciò che contano sono le parole contenute nelle leggi e nei regolamenti. Parlando di superbonus e bonus facciate, dopo un anno e mezzo di discussioni, promesse e parole (che le porta via il vento), l'1 marzo 2023 ISTAT ha messo nero su bianco che queste due detrazioni fiscali (e non si capisce perché non dovrebbe essere lo stesso anche per le altre) sono adesso classificate come crediti di imposta di tipo “pagabili”.
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Gli effetti della riclassificazione dei crediti edilizi
Il primo effetto (inspiegabilmente retroattivo) è che questi due bonus sono stati registrati a partire dal 2020 nel conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche come spese per l’intero ammontare, coerentemente con il momento di registrazione previsto dal MGDD 2022, ossia nel momento di sostenimento della spesa di investimento agevolata.
Il secondo effetto riguarda la revisione retroattiva del rapporto deficit/PIL per gli anni 2020 e 2021 che ISTAT ha diminuito rispettivamente a -0,2 e -1,8 punti percentuali.
La pagabilità dei crediti fiscali
Ma, effetti statistici a parte, per comprendere la differenza "sostanziale" tra un credito "pagabile" e uno "non pagabile" è necessario sfogliare:
- l'ultima edizione del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), più precisamente il paragrafo "2.2.2.4.2. Basic distinction between payable and non-payable tax credits", appunto "Distinzione fondamentale tra crediti d'imposta pagabili e non pagabili";
- il Sistema
europeo dei conti nazionali e regionali (Sec) e più nel
dettaglio i paragrafi:
- 4.81, in cui per calcolare il valore totale delle imposte si prendono in considerazione (in diminuzione) le eventuali detrazioni fiscali previste per motivi di politica economica e gli eventuali rimborsi effettuati in caso di loro mancata compensazione;
- 20.167, in cui per la prima volta si parla di crediti "pagabili", nel senso che qualsiasi importo del credito eccedente il debito d'imposta sarà versato al beneficiario, e non pagabili descritti anche come "sprecabili";
- 20.168, in cui si chiarisce che le detrazioni fiscali sono registrate come riduzione dell'imposta e che i crediti pagabili, in quanto esigibili, sono classificati come spese e registrati come tali per il loro ammontare complessivo. Fatto che non avrebbe alcun impatto sull'indebitamento/accreditamento netto delle Amministrazioni pubbliche, ma incide solo sul deficit e sul suo rapporto con il Pil.
Fatta questa dovuta premessa, si desume una ed una sola verità. Il SEC 2010 distingue due tipi di crediti d'imposta:
- crediti d'imposta “non esigibili” o "non pagabili" (detti anche a fondo perduto o “perdibili”), che sono quelli limitati all'ammontare dell'imposta dovuta. Tutti gli importi del credito d'imposta che eccedono l'obbligazione del contribuente nel periodo in vigore sono “persi”;
- crediti d'imposta "esigibili" o "pagabili" (detti anche rimborsabili o "non sprecabili"), che sono quelli in cui viene comunque corrisposto al beneficiario l'intero ammontare del credito d'imposta, implicano il pagamento dell'eccedenza nel momento in cui lo sgravio fiscale è maggiore del debito d'imposta. In un sistema di crediti d'imposta pagabili, i pagamenti o gli obblighi di pagamento sono concessi indipendentemente dall'entità del debito d'imposta, anche nel caso in cui non esista. I crediti d'imposta pagabili sono quindi passività pubbliche non potenziali: rappresentano un'obbligazione attuale per il governo.
La nuova classificazione del Superbonus e del Bonus Facciate
La nuova classificazione operata da ISTAT sul superbonus e sul bonus facciate avrebbe come logica conseguenza che tutti gli importi non utilizzati in compensazione, dovrebbero essere rimborsati annualmente dallo Stato. Chi avesse crediti "incagliati" e non riuscisse a portarli in compensazione per limitata capienza fiscale, potrebbe chiedere un rimborso della parte non compensata.
A questo punto il Governo ha davanti a sé due alternative:
- indebitarsi (ancora) con l'Europa per provvedere al pagamento dei crediti di professionisti, imprese e famiglie, rimaste vittime di questo perverso sistema generato a partire dal Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter);
- ritornare alla cessione illimitata dei crediti, sistemando magari meglio le procedure e incentivando le partecipate dello Stato all'acquisto dei crediti, in modo da sperare si possano utilizzare in compensazione (con effetti solo sul deficit).
Esiste, infine, una terza alternativa (che ritengo probabile) in cui statisticamente e contabilmente i crediti vengano considerati "pagabili" ma in effetti non porteranno nessun rimborso ma solo tanti ricorsi.
Contrasto tra classificazione Europea e normativa italiana
Ma la trama si infittisce ancora di più. L'art. 121, comma 3 del Decreto Rilancio recita:
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Quindi, ricapitolando:
- la classificazione europea definisce due tipologie di credito fiscale;
- i crediti pagabili devono essere rimborsati;
- tra i crediti pagabili rientrano anche quelli per cui è alta la probabilità di utilizzarli in compensazione e non andare persi;
- la definizione di credito pagabile resta la medesima (lo Stato deve rimborsare la quota non utilizzata);
- ISTAT riclassifica superbonus e bonus facciate come pagabili;
- come conseguenza dovrebbero essere rimborsate le quote non utilizzate in compensazione;
- il Decreto Rilancio vieta esplicitamente il rimborso della quota non utilizzata nell'anno oltre che la possibilità di rinviarla negli anni successivi.
Signore e signori, benvenuti in Italia.
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