Superbonus e cessione del credito: cosa cambia per le Onlus?
di Redazione tecnica - 30/03/2024
Stop a sconto in fattura e cessione del credito. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39, che dovrà adesso essere confermato dal Parlamento entro il 28 maggio 2024, niente più opzioni alternative per i nuovi interventi e per i lavori non ancora avviati a seguito di CILAS o titoli edilizi già presentati.
Le modifiche al Decreto Cessioni
Sono queste le disposizioni più importanti contenute all’interno del nuovo provvedimento d’urgenza mediante il quale il Governo ha deciso di intervenire sull’”emorragia” di detrazioni fiscali bloccando il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Una scelta molto discutibile che, in realtà, determinerà unicamente uno stop del superbonus (e del bonus 75% barriere architettoniche) per i soggetti privi di capacità economica e capienza fiscale. Chi è privo del denaro necessario per pagare gli interventi e/o non paga sufficienti tasse per utilizzare in compensazione il bonus, non avrà più alcuna possibilità di avviare lavori di riqualificazione che, com’è noto, costano parecchio.
L’art. 1 del nuovo D.L. n. 39/2024, tra le altre cose, modifica pesantemente l’art. 2 del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, che ricordiamo era già stato recentemente modificato dal Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus), convertito senza modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2024, n.17.
Con la modifica del Decreto Cessioni, cambia il regime delle eccezioni per l’utilizzo delle opzioni alternative che, ricordiamo, prima di questa modifica era consentito:
- per il bonus 75% barriere architettoniche;
- per gli enti del terzo settore (Onlus, OdV e APS);
- per gli interventi nei territori terremotati.
Le nuove eccezioni per le Onlus: occhio al 29 marzo 2024
Relativamente ai soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio - le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale – ovvero gli enti del terzo settore, viene previsto che potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative in relazione agli interventi per i quali entro il 29 marzo 2024:
- risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e sono effettuati dai condomini;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi dal superbonus;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati dal superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
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