Superbonus: la cessione del credito per SAL a cavallo d’anno
di Luciano Ficarelli - 11/07/2023
Nel presente contributo si rappresenta il caso di un committente che, dopo aver eseguito il primo SAL nel 2022, nei primi giorni del 2023 presenta il secondo SAL. L’asseverazione è stata effettuata per tutti gli interventi realizzati fino a quella data, ai sensi dell’art. 2, comma 7, lett. b) del Decreto Asseverazioni. Ciò significa che, come previsto dalla normativa, il tecnico ha compilato ed inviato all’Enea l’asseverazione inserendo tutti gli interventi realizzati fino al giorno dell’invio. Per tale motivo, generalmente è molto probabile che le asseverazioni redatte ed inviate ad inizio anno contengano spese effettuate sia nell’anno precedente sia nell’anno in corso.
SAL a cavallo: cosa dice la normativa
Per chiarire meglio questo aspetto, si riporta l'articolo 14, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 con il quale è stato adottato il Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»: lo Stato Avanzamento Lavori «riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci».
Questa casistica è stata oggetto di pareri dottrinali per cercare di capire quale comportamento adottare ai fini della comunicazione delle opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura che, come risaputo, è possibile effettuare solo in presenza di asseverazione che attesta il raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori non inferiore al 30% per i primi due (art. 121, comma 1-bis, del D.L. 34/2020).
L'intervento dell'Agenzia delle Entrate
A chiarire il dubbio è intervenuta la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 56/2022. In tale occasione l’Agenzia, dopo aver ricordato che nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l'emissione di SAL è possibile esercitare l'opzione di cui al medesimo articolo 121 per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d'imposta diversi, ha chiarito che, facendo riferimento al caso di specie in cui l’istante aveva effettuato i pagamenti nell’anno precedente (2021) insufficienti per raggiungere il SAL, sarebbe stato possibile esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL fosse riferito ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, che è in quel caso avvenuto l’anno successivo (2022), concludendo che “per gli acconti corrisposti nell'anno 2021, invece, l'Istante avrebbe potuto fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite”. In sostanza vale il “principio di cassa”.
Nel caso opposto, invece, quando i pagamenti eseguiti nell’anno 2022, in virtù del “principio di cassa” richiamato dall’interpello 56/2022, sono ampiamente sufficienti a coprire il 30% degli interventi da progetto, secondo il parere di chi scrive, possono essere oggetto di cessione in presenza di asseverazione tecnica.
Esempio pratico
Facciamo un esempio. Il progetto prevede interventi per un totale di € 250.000. Con il primo SAL sono stati asseverati interventi per un totale di € 80.000 pari al 32%, mentre con il secondo SAL sono stati asseverati interventi per € 150.000 pari al 60%, di cui € 140.000 pagati nell’anno 2022 che da soli rappresentano il 56%, ben oltre il 30% previsto per rispettare le prescrizioni dell’art. 121, comma 1-bis, del D.L. 34/2020 e coerenti con il “principio di cassa” più volte enunciato.
In questo caso, il committente potrà cedere il credito maturato perché ha superato nel 2022 il 30% prescritto dalla norma e, se non vi ha provveduto nei termini del 31 marzo 2023, lo potrà fare con remissione in bonis entro il 30 novembre 2023 sia a favore di banche o compagnie di assicurazioni in assenza di contratto alla data del 31 marzo 2023 oppure a favore di privati in presenza di contratto stipulato entro il 31 marzo 2023.
La tesi qui esposta è anche confermata dalla Circolare 23/E/2022 in cui l’Agenzia delle Entrate, a pagina 94, afferma che “qualora il SAL emesso non si riferisca ad almeno il 30 per cento degli interventi realizzati fino a quel momento, è possibile fruire, per i corrispondenti importi fatturati, solo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. In tale caso, inoltre, sarà possibile indicare in dichiarazione la prima rata di detrazione spettante e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite. Pertanto, nel caso di interventi iniziati nell’anno 2020 per i quali viene emesso un primo SAL in tale anno corrispondente al 20 per cento degli interventi, non è possibile esercitare le opzioni per una delle modalità alternative di fruizione del Superbonus. Per le spese sostenute a fronte del predetto SAL, infatti, sarà possibile solo fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi”.
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