Superbonus, CILAS e varianti: contenziosi all’orizzonte

di Gianluca Oreto - 29/11/2024

Benché il “superbonus” sia ormai ufficiosamente terminato, la sua eco rimbomberà nelle aule dei tribunali ancora per parecchi anni. Le cause sono diverse ma vanno ricercate, soprattutto, all’interno di una norma scritta male e corretta peggio che ha fornito le condizioni ideali per una tempesta perfetta.

Superbonus: contenziosi all’orizzonte

Una norma che ha coinvolto aspetti di natura edilizia con altri fiscali senza le necessarie attenzioni di un legislatore più attento (nella prima fase) a far esplodere il numero degli interventi per poi (nella seconda fase) contrapporre paletti per scoraggiarne l’esecuzione.

La conferma è arrivata da una nuova interessante pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (sentenza n. 642/2024) all’interno della quale i giudici affermano “Premesso che le disposizioni dell’art. 119 della L. n. 77/2020, come successivamente integrate e modificate, nonché le norme e le direttive di natura fiscale inerenti il c.d. bonus 110, produrranno verosimilmente nei prossimi anni un nutrito contenzioso all’esito dei primi controlli che l’Agenzia delle Entrate (anche sulla base di eventuali rilievi di ordine tecnico provenienti dall’ENEA o da singoli Comuni) eseguirà sulle pratiche edilizie, va osservato che, alla luce delle disposizioni contenute nella “norma madre”, la possibilità di accedere ai benefici fiscali è subordinata ovviamente alla conformità edilizio-urbanistica dell’intervento”.

Da una parte i giudici di primo grado prevedono un “nutrito contenzioso”, dall’altra conferma che l’accesso al superbonus, nonostante l’assenza dell’attestazione dello stato legittimo all’interno della CILAS (la comunicazione di inizio lavori per il superbonus), è subordinato alla “conformità edilizio-urbanistica dell’intervento”. Tema, quest’ultimo, già affrontato da diversi Tribunali di primo grado (tra i quali ricordiamo il TAR Campania con la sentenza n. 5934/2024), tutti concordi nel ritenere la CILAS “improcedibile” se presentata per l’avvio di un intervento privo dello stato legittimo.

La nuova sentenza del TAR Marche arricchisce l’argomento di nuovi interessanti spunti sui quali vale la pena ragionare.

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