Superbonus e comunicazione al PNCS: obbligo ‘temporalmente indeterminato’

di Cristian Angeli - 21/10/2024

In materia di Superbonus se ne sono viste di tutti i colori. Ma proprio quando si pensava che non ci si sarebbe più stupiti di nulla, ecco che bisogna ricredersi ancora una volta. Con l’emanazione del DPCM 17 settembre 2024, che contiene le regole operative per la trasmissione di nuovi dati certificati dai professionisti in relazione agli interventi agevolati con Superbonus (non conclusi alla data del 31 dicembre 2023 o avviati dal 1° gennaio 2024), infatti, si è chiamati a risolvere l’ennesimo rompicapo.

Il testo normativo è poco chiaro, lasciando i tecnici alle prese con un adempimento confuso, nel più totale silenzio delle istituzioni che dovrebbero rappresentarli. Neanche i chiarimenti pervenuti con la pubblicazione delle FAQ sul sito del PNCS (il Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche sul quale vanno caricati i dati relativi ai lavori antisismici) sono riusciti ad aiutare, lasciando, anzi, ancor più sbigottiti. L’ultima versione, datata 16 ottobre 24 e trascritta in allegato al presente articolo con numerazione delle FAQ, è ancor più nebulosa, e i termini impiegati (poco puntuali) sono a volte contradditori. A ciò, si aggiungono dubbi sul “valore” delle stesse FAQ, che non possedendo rango normativo, vanno usate “cum grano salis”.

Chi deve fare la comunicazione

È il dubbio principale, che campeggia in questi giorni in tutti i gruppi WhatsApp nei quali i tecnici si scambiano consigli, alimentato ancor più dalle citate FAQ.

Secondo il testo normativo deve effettuare la comunicazione, tra gli altri, chi non ha terminato “i lavori” entro il 31 dicembre 2023. Ma cosa si deve intendere con il termine “lavori”? I lavori agevolati o l’insieme dei lavori descritti nella pratica edilizia?

Tale parola andrebbe considerata prudenzialmente, come spesso suggerito in queste pagine. Ad esempio, in tempi meno recenti il legislatore era stato più preciso nell’utilizzarla, riferendola esplicitamente al totale dell’intervento agevolato. Ci si riferisce, cioè, alla Legge 234/2021, che prorogava il Superbonus al 31 dicembre 2022 per le villette “a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”, rendendo possibile concludere che per valutare il requisito bisognasse fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese desumibile dal contratto di appalto e non agli importi ammessi a detrazione.

L’estensore delle FAQ, invece, sembra essere più di manica larga, o meglio lo è diventato da un certo punto in poi.

Infatti, mentre all’inizio del vademecum (FAQ 1) si legge che “il nuovo obbligo normativo […] richiede, per un’esigenza di completezza di informazioni, che, per tutti i progetti non ancora conclusi alla data del 1° gennaio 2024”, parlando quindi estensivamente di “progetti non ancora conclusi” (definizione che comprende tutte le opere in progetto, non solo quelle agevolate), più avanti (FAQ 8) si precisa che occorre fare riferimento, per capire se si rientra nell’obbligo, alla data di emissione del SAL finale, come confermato anche nella FAQ 13 (ove si parla addirittura di “sottoscrizione del SAL”), per poi (FAQ 24) precisare che per data di emissione del SAL finale “è da intendersi” quella di “emissione del modello B-1”.

Insomma, il DPCM menziona i “lavori” senza altro aggiungere, mentre le FAQ arrivano a dire che non rientra nell’obbligo chi ha “emesso” o “sottoscritto” un SAL finale prima del 1° gennaio 2024, aprendo almeno un paio di dubbi. Detto SAL deve avere data certa? Rileva la data di trasmissione agli enti preposti, che può cadere nel 2024 anche in caso di emissione/sottoscrizione precedente?

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