Superbonus e Condomini: serve una proroga
di Gianluca Oreto - 13/05/2023
Chi ha seguito l’evoluzione (o forse sarebbe meglio chiamarla involuzione) delle disposizioni normative che hanno regolato il superbonus e il meccanismo di cessione del credito, è stato testimone di una storia nata con i migliori presupposti che si è trasformata in una tempesta perfetta che sta mettendo in ginocchio la piccola e media impresa italiana, i professionisti dell’area tecnica oltre a tutti i contribuenti che avevano creduto in una Legge dello Stato.
Superbonus: l’orizzonte temporale
Dopo 25 provvedimenti che hanno inciso direttamente o indirettamente e soprattutto dopo l’ultima modifica arrivata con il Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) e la sua legge di conversione che hanno bloccato l’utilizzo del meccanismo di cessione senza alcun effetto sui crediti bloccati di imprese, professionisti e contribuenti, è assolutamente cominciare a parlare di una nuova possibile proroga per quei soggetti beneficiari che difficilmente riusciranno a completare i lavori entro il 31 dicembre 2023.
La versione "originale" dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) aveva fissato la scadenza del superbonus 110% al 31 dicembre 2021. Una vera e propria follia aver solo immaginato di ritagliare un orizzonte temporale di appena 1 anno e 3 mesi (visto che il quadro normativo si è completato a inizio ottobre 2020 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due Decreti del MiSE requisiti tecnici e asseverazione ecobonus) per una misura così imponente che avrebbe, invece, necessitato almeno di 10 anni per consentire una pianificazione compatibile con i tempi dell’edilizia.
Quello delle tempistiche non è mai stato, però, un argomento particolarmente ascoltato dal legislatore che sui bonus edilizi è sempre stato abituato a proroghe annuali. La conseguenza è stata che anche sul superbonus si è preferito agire con delle miniproroghe differenziate in funzione del soggetto beneficiario.
Superbonus: l’orizzonte temporale per le unifamiliari
Per gli interventi sulle unifamiliari, la scadenza originale è stata successivamente portata:
- al 30 giugno 2022 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- al 31 dicembre 2022 con il vincolo del 30% dell'intervento complessivo al 30 giugno 2022 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
- al 31 dicembre 2022 con il vincolo del 30% dell'intervento complessivo al 30 settembre 2022 dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- al 31 marzo 2023 con il vincolo del 30% dell'intervento complessivo al 30 settembre 2022 dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6;
- al 30 settembre 2023 con il vincolo del 30% dell'intervento complessivo al 30 settembre 2022 dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38.
Superbonus: l’orizzonte temporale per i condomini
Considerato il blocco della cessione a cui ne è seguita la sospensione di molti cantieri, nell’ultimo anno il legislatore è intervenuto parecchie volte sulle unifamiliari, dimenticando però che le medesime complessità potessero essere vissute anche dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio ovvero:
- i condomini;
- gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate e posseduto da uno o più persone fisiche.
Per questi soggetti la scadenza del superbonus è stata portata:
- al 31 dicembre 2022 ma solo nel caso al 30 giugno 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (dalla Legge di Bilancio 2021);
- al 31 dicembre 2025 con decalage di aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025 (dalla Legge di Bilancio 2022).
Poi è arrivato il Decreto Aiuti-quater che ha modificato l’aliquota utilizzabile nel 2023, diminuendola al 90% e poi la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che ha previsto un sistema di eccezioni per continuare ad utilizzare l’aliquota del 110% anche nel 2023. Per i condomini l’aliquota del 110% è possibile ma solo se:
- l’approvazione della delibera di esecuzione dei lavori risulti essere antecedente al 19 novembre 2022 e la CILAS sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
- l’approvazione della delibera di esecuzione dei lavori risulti essere compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la CILAS sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.
Superbonus: serve una nuova proroga
Arrivati a maggio 2023, con nessun barlume di luce visibile sul meccanismo di cessione, è certamente utile cominciare a parlare di proroga per i due soggetti principali che hanno utilizzato il superbonus in questi due anni.
Considerata l’idea diffusa del Governo di non voler più continuare con la strada tracciata dal Decreto Rilancio, potrebbe essere utile porre dei paletti come quelli previsti sulle unifamiliari e concedere più tempo per portare in detrazione le spese.
Sulle unifamiliari sarebbe molto semplice perché:
- chi non ha completato il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 è già fuori dal superbonus vista la scadenza originale del 30 giugno 2022;
- chi invece ha già completato il 30% entro il 30 settembre 2022 potrebbe solo aver avuto le problematiche connesse al blocco della cessione e alla sospensione del cantiere, problema sul quale il Governo dovrebbe solo mettersi una mano sulla coscienza e una al portafogli concedendo ancora più tempo (anche un altro anno visto che nessun nuovo intervento rientrerà nel bonus).
Medesime considerazioni andrebbero fatte sui condomini, che a causa del blocco dei cantieri e con il passaggio dell’aliquota dal 110/90% ad una del 70% nel 2024 e 65% nel 2025 dovranno cambiare completamente i programmi (e i conti) delle famiglie che hanno avuto l’unica colpa di affidare le loro case ad un bonus che lo Stato ha successivamente e con molta approssimazione completato, semplificato e infine distrutto.
Certo, è anche chiaro che nessuna proroga potrà mai essere utile fin quando non si sbloccherà l'acquisto dei crediti fiscali ovvero finché lo Stato non deciderà di attivare le sue partecipate, Poste Italiane e CDP in testa.
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