Superbonus: consentire il completamento degli interventi avviati e dei cantieri aperti
di Redazione tecnica - 23/04/2024
“Consentire il completamento degli interventi già avviati e dei cantieri aperti con le procedure in regola e, in prospettiva, rendere più organiche le varie tipologie di bonus edilizi, garantendo maggiore chiarezza in termini di procedure applicative”. Lo ha chiesto l’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia nel corso dell’audizione in sesta Commissione (Finanze) al Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Superbonus 2024 o taglia cessioni).
Niente opzioni alternative senza spesa per lavori effettuati
Il chiaro riferimento è all’art. 1, comma 5 del D.L. n. 39/2024 che ha previsto una disposizione molto contestata dagli operatori, a mente della quale le eccezioni previste all’art. 2, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto cessioni), non si applicano agli interventi che accedono al superbonus e agli altri bonus edilizi, per i quali, al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024), non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Nel dettaglio, siamo parlando delle eccezioni che erano contemplate nel D.L. n. 11/2023, all’art. 2:
- comma 2, lettere a), b) e c) - interventi di superbonus per i
quali entro il 16 febbraio 2023:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la CILAS;
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo
- comma 3, lettere a) e b) - interventi diversi dal superbonus
per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione.
A partire dal 30 marzo 2024 questi requisiti non bastano perché dal meccanismo delle opzioni alternative saranno escluse le CILAS “dormienti” ovvero quelle per le quali non c’è stato un inizio dei lavori. Questo almeno in teoria perché l’attuale formulazione dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 39/2024 lascia molti dubbi sui cantieri per i quali non era ancora stata emessa alcuna fattura e, quindi, non era stata sostenuta alcuna spesa, proprio perché basati sullo sconto in fattura (per i quali generalmente si fatturano quantitativi minimi del 30% per poi effettuare lo sconto).
Oltre a questa criticità (certamente da affrontare nel corso della conversione in legge del D.L. n. 39/2024), l’Ordine degli Architetti PPC di Roma “ritiene fondamentale nel quadro legislativo dei bonus edilizi stabilire quote di detrazione – inferiori al 110% e attestate dal 50% all'80% come nelle misure vigenti – che consentano di verificare l’effettiva necessità di effettuare i lavori e di incrementare il livello di controllo lungo tutto il processo”.
“La priorità massima - rimarcano gli Architetti di Roma - è dare ai cantieri attualmente aperti, e che abbiano svolto tutte le procedure previste, la possibilità di concludersi, concedendo loro più tempo per il completamento e per le cessioni. Sappiamo, infatti, quante difficoltà imprese e privati abbiano dovuto affrontare – con il connesso allungamento delle tempistiche – sul fronte della cessione del credito e, prima ancora, per il reperimento di materie prime essenziali per i lavori. Considerando che si registra la “riapertura” da parte di alcuni istituti bancari riguardo a riacquisto crediti, l’OAR ritiene che ci siano le condizioni per non lasciare a metà i cantieri, prorogando i termini della conclusione dei lavori e di cessione dei crediti per arrivare a compimento senza lasciare nelle difficoltà imprese e condomini”.
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