Superbonus 110% e General Contractor: occhio ai costi indeducibili

di Gianluca Oreto - 05/04/2021

In tempi di superbonus 110% una parola entrata prepotentemente nel vocabolario collettivo è “general contractor” conosciuto da chi si occupa di lavori pubblici con la parola italiana “contraente generale”.

Il General Contractor: chi è

Per chi si occupa di appalti pubblici la figura del General Contractor non è nuova perché per il settore è normata all’art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che la definisce come “soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara”.

Negli appalti pubblici, il contraente generale provvede:

  • alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso;
  • all'acquisizione delle aree di sedime;
  • all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;
  • al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
  • ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
  • all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo egli organi competenti in materia.

Il Superbonus 110% e il General Contractor

La figura del General Contractor è sempre stata presente anche nel settore dei lavori privati, con la piccola differenza che da maggio 2020, data di pubblicazione del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), è entrata prepotentemente in tutti quegli interventi che accedono alla detrazione fiscale del 110%, cosiddetta superbonus 110%.

E considerate le complessità di gestione delle pratiche da superbonus (verifiche preliminari, progettazione, esecuzione con l’aggiunta della cessione del credito), il General Contractor si è proposto a privati e condomini come soggetto in grado di risolvere tutte le problematiche.

Ciò su cui si è riflettuto in questi ultimi mesi, riguarda:

  • la possibilità per il general contractor di progettare senza la costituzione di una società di architettura e ingegneria;
  • la deducibilità dei costi relativi ai servizi resi dal General Contractor.

Mentre sul primo punto si attendono chiarimenti ufficiali dagli Enti preposti al controllo, sul secondo punto registriamo una risposta dell’Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia all’interpello 904-334/2021 presentato da un contribuente proprio per capire quali costi è possibile portare in detrazione al 110% nel caso di intervento realizzato da un General Contractor.

Dopo aver chiarito i presupposti di accesso alla detrazione fiscale del 110% prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ha ripreso la sua circolare n. 24 dell’8 agosto 2020, nella quale ha chiarito che il bonus 110% spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus 110% a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta:

  • delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Le spese per le quali spetta l’agevolazione

Ricordiamo che l’art. 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici) riporta l’elenco di tutte le spese che rientrano nelle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

I costi del General Contractor

Ma attenzione! perché l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la spesa relativa al compenso per il servizio reso da parte del General Contractor, a titolo di costi organizzativi e di coordinamento delle attività che li sono state affidate, NON possano essere oggetto di detrazione, dovendosi ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa strettamente relative agli interventi eseguiti ed ammissibili al Superbonus.



© Riproduzione riservata