Superbonus e crediti incagliati: anche il Lazio approva una legge

di Redazione tecnica - 29/09/2023

Non si sono fatti attendere gli effetti postivi dell’entrata in vigore della Legge Regionale Basilicata n. 20/2023 sull’acquisto dei crediti Superbonus da parte degli enti e delle società non incluse nell’elenco stabilito dal D.L. Cessioni, e alla quale il Governo ha deciso di non opporsi.

Acquisto crediti incagliati: anche il Lazio approva la legge

Prima dimostrazione ne è la recente approvazione, da parte del Consiglio regionale del Lazio, della proposta di legge regionale n. 72 del 12 settembre 2023, concernente “Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Passata con 27 voti favorevoli, uno contrario e 8 astenuti, la proposta di legge rappresenta, come ha spiegato il primo firmatario Daniele Sabatini, “un provvedimento necessario che non ha la pretesa di risolvere la problematica da soli, ma è essenzialmente un segnale di fiducia rivolto a tutti coloro che sono rimasti imbrigliati nel vortice dei crediti incagliati”.

Alla stregua di quanto già fatto dall’amministrazione regionale lucana, la Regione Lazio intende quindi porre rimedio a quello che definisce come “grave squilibrio finanziario che sta innestando una crisi economica e occupazionale alla quale la Regione, nel perseguimento dei suoi obiettivi statutari e costituzionali, non può essere indifferente”. Da qui la volontà di dare stimolo e impulso, alla circolazione dei crediti fiscali, consentendo, nei limiti e nel rispetto delle leggi nazionali (ovvero la legge n. 38/2023, di conversione del D.L. n. 11/2023, c.d. “Decreto Cessioni” o “Decreto Blocca Cessioni”), alle imprese ed agli Enti sotto il proprio controllo di acquisire crediti fiscali dal mercato, mediante l’utilizzo e il supporto di banche ed istituzioni finanziarie.

La Regione prevede anche di realizzare un portale dei crediti acquistabili, “innestando un circuito virtuoso che, consenta in modo regolamentato e senza speculazioni la cessione di tutti crediti fiscali di aziende e famiglie alle migliaia di imprese che potrebbero usufruirne”.

I contenuti della proposta di legge

Scendendo nel dettaglio della proposta di legge, sono soltanto 5, chiari e incisivi, gli articoli che la compongono:

  • Art. 1 - Finalità
  • Art. 2 - Misure per il trasferimento dei crediti fiscali
  • Art. 3 - Adempimenti
  • Art. 4 - Norma finanziaria
  • Art. 5 - Entrata in vigore

Il primo, dopo aver riconosciuto il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica e dagli interventi volti a ridurre il rischio sismico del patrimonio edilizio, nonché il carattere strategico del settore edilizio nel raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e in considerazione degli eventi sismici che hanno danneggiato il territorio, dispone che, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Cessioni, gli enti pubblici economici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate non incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del d.l. n. 34/2020, come specificati dall’articolo 121, comma 2, lettere da a) a f-bis) del d.l. n. 34/2020, su edifici/unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale.

L’art. 2 disciplina nello specifico le misure per il trasferimento dei crediti fiscali, specificando che, ferma restando la disciplina prevista dal Decerto Cessioni, la Regione:

  • a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, alla quale possono registrarsi committenti, professionisti ed imprese, l'andamento degli interventi e dei crediti, consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto;
  • b) favorisce il trasferimento dei crediti fiscali ai soggetti a cu è consentito, per conseguirne il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ai sensi dell’art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020;
  • c) promuove l'acquisto annuale di crediti dagli istituti di credito, limitatamente alle rate relative ai crediti immediatamente utilizzabili in compensazione mediante modello F24, nel corso dello stesso anno solare in cui ha luogo l'acquisto;
  • d) promuove l’acquisto dei crediti da parte dei propri fornitori per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, anche per mezzo di specifici operatori e mediatori finanziari iscritti nei relativi albi della Banca d’Italia.

La Regione stabilirà quindi i criteri per la valutazione della capienza fiscale degli enti e delle società interessati dall’operazione, fermo restando che l’acquisto dovrà essere effettuato previa verifica della bontà dei crediti.

Infine, le modalità di attuazione verranno definite con delibera della Giunta Regionale entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il testo della proposta approvata

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della proposta di legge approvata.

PROPOSTA DI LEGGE RECANTE:

“Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”

  • Art. 1 (Finalità)
  1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico di cui al Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del Regolamento UE 2021/119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica e in considerazione degli eventi sismici che hanno danneggiato il territorio, la Regione riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica e dagli interventi volti a ridurre il rischio sismico del patrimonio edilizio nonché il carattere strategico del settore edilizio.
  2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la Regione , gli enti pubblici economici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate non incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss. mm. ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica), assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del d.l. n. 34/2020, come specificati dall’articolo 121, comma 2, lettere da a) a f-bis) del d.l. n. 34/2020, su edifici/unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale.
  • Articolo 2 (Misure per il trasferimento dei crediti fiscali)
  1. Ai fini di cui all’articolo 1, ferma restando la disciplina di cui al d.l. n. 11/2023, la Regione:
    a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, alla quale possono registrarsi committenti, professionisti ed imprese, l'andamento degli interventi e dei crediti di cui all’articolo 1, comma 2, consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto dei crediti medesimi;
    b) favorisce, per il tramite di propri enti e societa di cui all’art. 1, comma 2, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al medesimo comma, al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell’art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020;
    c) promuove attraverso i suoi enti e società di cui all’art. 1, comma 2, l'acquisto annuale di crediti di cui al medesimo comma dagli istituti di credito, limitatamente alle rate dei suddetti crediti immediatamente utilizzabili in compensazione mediante modello F24 nel corso dello stesso anno solare in cui ha luogo l'acquisto;
    ) promuove l’acquisto dei crediti di cui all’articolo 1, comma 2, da parte dei suoi fornitori per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, anche per mezzo di specifici operatori e mediatori finanziari iscritti nei relativi albi della Banca d’Italia.
  2. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 la Regione stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti e società di cui all’articolo 1, comma 2. Tale acquisto è in ogni caso subordinato all’avverarsi della duplice condizione che gli istituti di credito rilascino all’ente o alla società di cui all’articolo 1, comma 2, la liberatoria attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito e che i medesimi istituti certifichino altresì che i crediti rivenduti derivano da interventi di efficientamento energetico o da adozione di misure antisismiche effettuati ad opera di imprese aventi sede legale ed operativa nella Regione ed abbiano riguardato interventi su unità immobiliari ubicate nel territorio regionale dalla data dell'inizio dell'intervento sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli istituti di credito garantiscono, attraverso apposita clausola contrattuale, il buon fine del credito e forniscono idonea garanzia anche nei confronti di qualsivoglia evento che dovesse determinare la non sussistenza, ovvero l'inutilizzabilità del credito in compensazione.
  3. Nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti l’acquisto dei crediti avviene in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito. 
  • Articolo 3 (Adempimenti)
    1. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto all’articolo 2.
  • Articolo 4 (Norma finanziaria)
    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
  • Articolo 5 (Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione su Bollettino ufficiale della Regione.


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Documenti Allegati

Proposta di legge