Superbonus e crediti inesistenti: è truffa aggravata anche se non vengono usati

di Redazione tecnica - 12/02/2025

La creazione e la cessione di crediti d'imposta inesistenti costituisce reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indipendentemente dal fatto che il credito venga monetizzato o utilizzato in compensazione.

In particolare, il reato si consuma con la creazione, mediante l'esercizio dell'opzione alternativa, di un credito fondato su un diritto alla detrazione del quale manchino del tutto i presupposti costitutivi, ovvero l'esecuzione dei lavori.

Crediti di imposta inesistenti ma non utilizzati: è sempre truffa aggravata 

A spiegarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 dicembre 2024, n. 45868, sul ricorso successivo a un’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di un indagato, posto agli arresti domiciliari per i seguenti reati:

  • associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
  • indebita compensazione di debiti fiscali con crediti inesistenti e autoriciclaggio;
  • falso e autoriciclaggio.

Nel dettaglio il soggetto ha contestato la sussistenza del danno per lo Stato, sostenendo che il reato di truffa non poteva considerarsi consumato. poiché i crediti non erano stati effettivamente riscossi o utilizzati.

La sentenza si pone in un solco diverso da quello tracciato dalla stessa Corte di Cassazione(III Sezione) con la sentenza 11 giugno 2024, n. 23402, secondo cui inveceil danno patrimoniale allo Stato si configura nel momento in cui il credito viene riscosso o utilizzato in compensazione.

Superbonus 110%: i presupposti di base per l'uso di sconto in fattura e cessione del credito

La normativa di riferimento è l’articolo 121 del Decreto Rilancio (D.L n. 34/2020), che permette(va) ai contribuenti di optare, in luogo delle detrazioni fiscali a seguito di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le seguenti opzioni alternative::

  • sconto in fattura, con successiva cessione del credito d’imposta all’impresa esecutrice dei lavori;
  • cessione diretta del credito d’imposta a terzi, inclusi istituti bancari e intermediari finanziari.

Per potere esercitare le opzioni alternative, è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato da specifici soggetti autorizzati;
  • asseverazione tecnica sui requisiti e sulla congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Cessione del credito: impossibile senza esecuzione dei lavori

In questo caso, spiegano gli ermellini, il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si sarebbe consumato mediante la cessione dei crediti di imposta, in quanto l’agevolazione fiscale era stata richiesta in totale assenza dei relativi presupposti costitutivi (in particolare, dell'effettiva realizzazione dei lavori c.d. “Superbonus”).

Questo perché l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito in assenza dei presupposti costitutivi costituisce di per sé il momento consumativo del reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. Per la consumazione del reato non è necessario che il credito fittizio creato venga utilizzato in compensazione o riscosso dall’apparente beneficiario della detrazione o da un cessionario.

Non rileva il fatto che i crediti ceduti siano stati effettivamente utilizzato in compensazione: nel momento in cui si crea il credito fittizio mediante l'esercizio dell'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 121 D.lL. n. 34/2020, evidenziano i giudici di piazza Cavour, l'agente consegue il profitto ingiusto con correlativo danno per lo Stato.

 

 



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