Superbonus e Decreto Aiuti quater: le richieste di modifica all’art. 9 - Parte II
di Redazione tecnica - 02/12/2022
Potrebbe essere un mero esercizio di stile ma proseguono le audizioni al Senato (5a Commissione Bilancio) relative al primo giro di approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater).
Indice degli argomenti
La conversione in legge del Decreto Aiuti-quater
Il rischio è che tutto il lavoro su questa legge di conversione possa andare perso o riversato all'interno della Legge di Bilancio per il triennio 2023-2025, il cui testo è stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato ed inviato alle Camere per il consueto percorso parlamentare.
Come spesso accade ai Decreti Legge pubblicati nella seconda metà di novembre, per evitare le lungaggini dovute ai consueti 60 giorni per la conversione in legge, si è spesso scelta la strada dell'abrogazione rimettendone i contenuti all'interno della legge di Bilancio.
Un rischio probabile leggendo la relazione illustrativa al ddl di Bilancio 2023-2025 predisposta dal MEF all'interno della quale scrive:
"La manovra di finanza pubblica per il triennio 2023-2025 si compone, inoltre, degli effetti del presente disegno di legge di bilancio e di quelli recati dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176".
Conversione Decreto Aiuti-quater: proseguono le audizioni
Intanto, proseguono le audizioni per la conversione del Decreto Aiuti-quater e la pubblicazione di nuove memorie depositate al Senato. Le ultime (che interessano l'art. 9 sul Superbonus) arrivano da:
- ANCE;
- Rete delle Professioni Tecniche;
- OICE;
- Confprofessioni;
- ANIMA;
- Guardia di Finanza.
che trovate tutte in allegato e di cui si riportano di seguito i principali contenuti che riguardano l'art. 9 del Decreto Aiuti-quater.
Le proposte di ANCE
Articolate e meritevoli di particolare attenzione sono le proposte di ANCE che dopo una breve premessa sugli effetti del comparto delle costruzioni sul PIL, rileva alcune priorità tra le quali lo sblocco immediato della cessione dei crediti fiscali per tutti i cantieri già avviati.
ANCE rileva che ci sono decine di migliaia di imprese che rischiano di fallire e migliaia di famiglie che rischiano concretamente di perdere la propria abitazione a causa dei debiti contratti, perché non riescono a trovare operatori finanziari in grado di acquistare i crediti generati.
Un problema che non troverebbe soluzione nell'attuale versione del D.L. n. 176/2022 che secondo ANCE andrebbe integrata con la proposta di utilizzo degli F24 già presentata unitamente all'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
La memoria di ANCE sottolinea ancora una volta i tanti benefici del Superbonus e rileva che la modifica dell'aliquota è stata decisa senza prevedere un adeguato transitorio. Sulla cessione del credito, come già detto, i costruttori propongono un meccanismo “straordinario” e temporaneo di compensazione dei crediti d’imposta ad oggi fermi nei cassetti fiscali degli istituti di credito (derivanti comunque da interventi già eseguiti nel 2021 e 2022 o in corso di ultimazione), con le somme relative agli F24 della clientela. Una soluzione che consentirebbe loro la riapertura della capienza fiscale e, quindi, l'acquisto di nuovi crediti.
Diversamente da altre proposte, ANCE ribadisce la necessità di mantenere l’obbligo della qualificazione SOA per le imprese esecutrici degli interventi (di importo superiore a 516.000 euro) che usufruiscono dei benefici fiscali e quindi di risorse pubbliche.
Le proposte della Rete delle Professioni Tecniche (RPT)
La RPT considera "congrua" la riduzione dell'aliquota al 90% (resa però strutturale senza altri decalage) ma propone di prevedere una detrazione del 100% delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus).
Altro appunto riguarda la durata dei bonus che riguardano la riqualificazione energetica e strutturale, che dovrebbero essere portati su un orizzonte minimo di 5 anni, meglio di 10 se si vogliono favorire interventi davvero efficaci.
Più articolate (ma meritevoli di attenzione) le proposte sulla cessione dei crediti edilizi, su cui rimandiamo la lettura della memoria in allegato.
Le proposte di OICE
OICE propone delle puntuali modifiche all'articolo 9 del Decreto Aiuti-quater.
All’articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1‐bis:
“1‐bis. All’Art. 10 bis del decreto‐legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51:
‐ al comma 1, lettera a) dopo le parole “ad imprese” aggiungere le seguenti parole: “, anche raggruppate o consorziate” e alla fine aggiungere il seguente periodo: “E’ ammesso l’utilizzo del contratto di avvalimento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.”;
‐ al comma 1, lettera b) dopo le parole “ad imprese” aggiungere le seguenti parole: “, anche raggruppate o consorziate” e alla fine aggiungere il seguente periodo: “E’ ammesso l’utilizzo del contratto di avvalimento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.”;
‐ al comma 2, dopo le parole “esclusivamente alle imprese” aggiungere le seguenti parole: “, anche raggruppate o consorziate” e alla fine aggiungere il seguente periodo: “E’ ammesso l’utilizzo del contratto di avvalimento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni”.
Secondo OICE, infatti, il D.L. n. 21/2022 non inquadrerebbe compiutamente il perimetro normativo a cui conformarsi per la realizzazione di lavori per il superbonus nel 2023. Sono sorti infatti dubbi in sede interpretativa in relazione alla possibilità che possano essere utilizzati gli istituti del raggruppamento di imprese, del consorzio e del contratto di avvalimento previsto dall’articolo 89 del codice dei contratti pubblici.
All’articolo 9, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
c‐bis) dopo il comma 15 aggiungere il seguente: “15‐ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per l’acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall’incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110%,”.
OICE rileva che nella disciplina vigente non è regolata la fattispecie, che si stima possa essere assai frequente, in cui i professionisti incaricati nei mesi scorsi abbiano svolto attività di progettazione per interventi che, successivamente, non potranno essere eseguiti per cause a loro non imputabili come ad esempio per la mancanza di cessionari.
Per questo motivo OICE ritiene di particolare importanza tutelare il settore professionale da una perdita economica grave, in quanto molti professionisti e società si vedrebbero costretti a completare le progettazioni di numerosissimi interventi (ed a sostenerne i costi) dei quali non si ha alcuna ragionevole certezza che vengano realizzati e per i quali, se non realizzati, si determineranno perdite economiche di certa insostenibilità.
Le proposte di Confprofessioni
Confprofessioni parla di un "disordine normativo" senza precedenti che costringe imprese, professionisti e contribuenti “a navigare a vista” tra scadenze modificate di continuo, interpretazioni controverse, e complessità crescenti.
Relativamente all'eccezione prevista all'art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater, Confprofessioni rileva che le condizioni previste per mantenere per gli edifici condominiali la detrazione al 110%, presentino difficoltà interpretative, e che in mancanza di un chiarimento possano dare luogo a svariati contenziosi.
Oltretutto viene sottolineato che il Governo, dando un preavviso di appena 6 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Aiuti-quater, abbia minato il legittimo affidamento di coloro che da mesi avevano attivato il processo per la definizione di un progetto di riqualificazione energetica e strutturale, confidando su di un orizzonte temporale (il 31 dicembre 2023) ed una aliquota (110%) da tempo fissati.
Grandi criticità riguarda l'utilizzo del quoziente familiare per il calcolo del reddito di riferimento che per le unifamiliari che volessero accedere nel 2023 al superbonus 90%, dovrà essere non superiore a 15.000 euro. Confprofessioni fa presente che il nuovo indicatore favorirebbe poche famiglie (sono ormai poche quelle numerose) e, al contrario, ne penalizzerebbe molte che si vedrebbero negare l’accesso ai bonus.
Le proposte di ANIMA
Le proposte di ANIMA possono essere così riassunte:
- tempistiche di adeguamento più flessibili;
- superare il nodo del tetto ISEE;
- regole chiare e armonizzate.
In allegato le proposte dettagliate con le modifiche proposte all'art. 9.
I rilievi della Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza ha evidenziato che le attività investigative hanno messo in luce grandi rischi di frode e di riciclaggio derivanti dalla circolazione non adeguatamente presidiata di tali crediti d’imposta.
Di seguito uno stralcio dei rilievi contenuti nella memoria.
"Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, in sinergia con l’Agenzia delle entrate, hanno tuttavia fatto emergere come la loro circolazione illimitata e non adeguatamente monitorata potesse essere la leva per architettare complesse condotte evasive.
Per fornire un esempio, cito quanto emerso in un’indagine che si è tradotta – la settimana scorsa – in un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Verona.
I finanzieri scaligeri, anche in collaborazione con l’agenzia delle entrate, hanno svolto indagini delegate dalla locale procura della repubblica, su una frode in tema di bonus edilizi per oltre 15 milioni di euro. Sulla scorta degli elementi investigativi sinora raccolti, è emerso che gli interventi edilizi erano stati commissionati a una ditta individuale che di fatto non era operativa, le ristrutturazioni non risultavano essere state eseguite e comunque gli immobili interessati, in larga parte, non risultavano neppure nella effettiva disponibilità degli indagati.
Emblematico è anche il caso scoperto in provincia di Napoli, dove i finanzieri del gruppo di Frattamaggiore il 28 giugno scorso hanno accertato cessioni di crediti fittizi per circa 772,5 milioni di euro. Ai fini della successiva monetizzazione presso gli intermediari finanziari, i crediti inesistenti erano stati ceduti a persone prive di consistenze economiche, tra cui soggetti gravati da precedenti penali, parcheggiatori abusivi, percettori di reddito di cittadinanza e un detenuto. Il tempestivo intervento della Guardia di Finanza ha consentito di sequestrare quasi integralmente i crediti inesistenti generati dagli indagati, evitando, quindi, un ingente danno per le casse dello Stato.
Un dato riassume l’entità e l’efficacia dello sforzo operativo del corpo nel settore: da novembre del 2021 ad oggi, ossia nel giro di circa un anno, le indagini hanno consentito di sottoporre a sequestro preventivo crediti d’imposta inesistenti per oltre 3,6 miliardi di euro.
Crediti che, in assenza di un intervento tempestivo e coordinato tra gli organi dell’amministrazione finanziaria, sarebbero stati compensati con debiti tributari e previdenziali, con conseguenti ingenti perdite per l’erario.
In altre parole, laddove non fossimo intervenuti tempestivamente e preventivamente, quasi quattro miliardi di crediti fiscali “falsi” avrebbero indebitamente ridotto debiti fiscali “veri”, con conseguente riduzione delle entrate erariali.
Fondamentale, per queste finalità, è stato l’approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette, recentemente contrassegnate da uno specifico codice fenomenico per agevolarne il tempestivo sviluppo investigativo anche su base territoriale.
Complessivamente, le indagini eseguite hanno fatto emergere un’ampia casistica di frode. Le fenomenologie più ricorrenti possono essere così riassunte:
- lavori edilizi necessari a conferire il diritto alla detrazione mai avviati;
- crediti oggetto di plurime cessioni “a catena” che coinvolgono imprese con la medesima sede e/o con gli stessi legali rappresentanti, costituite in un breve arco temporale, che hanno ripreso ad operare dopo un periodo di inattività o che da poco si sono formalmente “riconvertite” all’edilizia, i cui soci o amministratori sono nullatenenti, irreperibili e/o gravati da precedenti penali;
- immobili sui quali sarebbero stati eseguiti gli interventi agevolati non riconducibili ai beneficiari originari delle detrazioni;
- lavori edilizi incompatibili con le dimensioni imprenditoriali dei soggetti che li avrebbero effettuati e che avrebbero praticato lo “sconto in fattura”;
- provviste ottenute con la monetizzazione dei crediti trasferite all’estero o reinvestite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.
Particolarmente offensivo si è rivelato il citato fenomeno delle cessioni “a catena”, preordinate ad ostacolare i controlli e l’accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti, rendendo, al contempo, difficoltosa per chi acquista il credito in buona fede e, in particolare, per gli istituti di credito, l’effettuazione di una corretta due diligence sui profili soggettivi e oggettivi delle operazioni."
In allegato la memoria completa.
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