Superbonus, detrazione diretta e cessione del credito: nuova risposta del Fisco
di Gianluca Oreto - 18/12/2024
Uno degli aspetti più critici del Superbonus riguarda la complessità normativa e la scarsa chiarezza che ne hanno accompagnato sia l’introduzione sia le successive modifiche, spesso operate senza un’adeguata pianificazione strategica.
A questa incertezza si sono aggiunte, in alcune occasioni, interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate che non sempre hanno risposto pienamente alle esigenze di chiarezza di operatori e contribuenti.
Nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate
Tra queste si inserisce la risposta n. 262 del 17 dicembre 2024, il cui oggetto recita: “articolo 119, comma 8-quinquies, del TUIR e cessione a Poste Italiane S.p.A. della seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante”. L’erroneo riferimento al TUIR (d.P.R. n. 917/1986) anziché al Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) evidenzia una confusione di fondo tra le due normative.
In realtà, l’articolo 119 del TUIR non contiene alcuna disposizione relativa al Superbonus o alle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, che sono invece disciplinate dall’omonimo articolo del Decreto Rilancio.
Questo errore, seppur classificabile come una svista formale, rischia di generare confusione tra operatori fiscali e contribuenti, compromettendo ulteriormente la chiarezza normativa e operativa.
Sorvolando sull’errore formale, l’istanza oggetto di risposta del Fisco riguarda la possibilità di utilizzare la disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n. 11/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38/2023, che ha introdotto nel citato art. 119, il comma 8-quinquies secondo il quale:
“Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.
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