Superbonus ed errori: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di Gianluca Oreto - 16/06/2023

Chi ha avuto a che fare con il superbonus si è trovato spesso intrappolato tra scadenze pressanti, proroghe, cambi normativi in corsa e problemi nel reperimento dei materiali. Problematiche che molto spesso hanno creato ansia e aumentato pericolosamente la velocità di tutti i soggetti coinvolti.

Superbonus ed errori nella fatturazione: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Ma quando si parla di edilizia e detrazioni fiscali la parola "veloce" non va mai bene perché c'è il rischio di non curare al meglio la parte progettuale, quella esecutiva, la sicurezza o molto banalmente la fatturazione finale. Proprio sulla fatturazione finale si concentra l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 348 pubblicata il 14 giugno 2023 che riguarda un caso di superbonus in cui l'intervento è stato eseguito correttamente ma nella fatturazione e nella successiva comunicazione della scelta dell'opzione e accettazione del credito si era sbagliato nell'indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione fiscale.

Un errore "banale" ma che porta conseguenze che sono state affrontate nella nuova risposta del Fisco che ci consente anche di chiarire la differenza (oltre che gli effetti sanzionatori) tra:

  • crediti inesistenti;
  • crediti non spettanti.

Il caso oggetto della risposta

Prima di entrare nel dettaglio di questa differenza, cominciamo con il caso sottoposto al giudizio del Fisco, riepilogandolo per punti:

  • intervento di riqualificazione energetica di un condominio con sconto in fattura da parte dell'impresa istante;
  • suddivisione dell'intervento il SAL con relativo sconto;
  • primo e secondo SAL completati rispettivamente il 10 dicembre 2021 e il 20 ottobre 2022;
  • fatture dei due SAL emesse indicando il codice fiscale del condominio errato;
  • comunicazioni di ''sconto in fattura'', relative ad entrambi i SAL, già trasmesse, nei mesi di dicembre 2021 e novembre 2022, per conto del codice fiscale errato;
  • a seguito di accettazione del credito originato dalla comunicazione trasmessa, con riferimento al primo SAL, nel mese di dicembre 2021, l'istante ha compensato la totalità dell'importo ricevuto in data 16 febbraio 2022;
  • a seguito dell'annullamento ad opera della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione di sconto relativa al secondo SAL, l'istante prende atto dell'errore commesso e annulla ''totalmente'' l'operazione originaria;
  • in data 8 dicembre 2022, vengono emesse due note di variazione in diminuzione in base all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a totale "storno" delle fatture errate;
  • in data 9 dicembre 2022, vengono emesse le fatture corrette relative al primo e secondo SAL in favore del condominio;
  • essendo nel frattempo terminati i lavori, è stata poi presentata per conto del condominio una nuova comunicazione di sconto in fattura, per ogni intervento, senza suddivisione in SAL, che richiama le spese sostenute nell'anno 2022 e, dunque, lo sconto concesso all'atto dell'emissione delle fatture datate 9 dicembre 2022.

Inesistenza e non spettanza del credito

Dopo aver riepilogato la normativa di riferimento e alcune interpretazioni arrivate con proprie risoluzioni, provvedimenti e sentenze della Corte di Cassazione penale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per considerare inesistente un credito occorre che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);
  • l'inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Nel caso manchi uno dei suddetti requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.

Per poter qualificare un credito come inesistente è necessario che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera, ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza, non rilevabile attraverso l'attività di controllo automatizzato o formale, in conseguenza del confronto tra i dati esposti in dichiarazione e i documenti conservati ed esibiti dal contribuente.

Affinché, invece, un credito possa essere definito non spettante è necessario, invece, che la non sussistenza dei presupposti costitutivi del credito sia intercettabile in sede di controllo automatizzato o formale.

L'errore in fattura

Relativamente al caso di specie, con la circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E (paragrafo n. 5) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

L'errore ­ o l'omissione ­ relativo a dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto può essere definito sostanziale (ad esempio, è un errore sostanziale l'errata indicazione del codice dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente).

Nel caso di specie, il credito compensato ''si ricollega'' ad un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente nell'intestazione e nella parte descrittiva, con la sola eccezione dell'errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili.

Come già anticipato, l'errata indicazione del codice fiscale, sia nelle fatture emesse che nelle comunicazioni inviate, rappresenta un errore sostanziale, che ha reso necessaria la "correzione" dell'operazione ab origine e il riversamento del credito "indebitamente" utilizzato, in quanto sorto da una comunicazione poi annullata.

La rettifica e la sanzione

Nel caso di specie, mediante storno e sostituzione delle fatture originarie, l'istante ha rigenerato il credito, il cui presupposto costitutivo era esistente già dal 2021. Benché la nuova comunicazione richiami le spese sostenute nell'anno 2022 e, dunque, lo sconto concesso all'atto dell'emissione delle fatture datate 9 dicembre 2022, è evidente come l'intervento fatturato resti il medesimo.

Di conseguenza, secondo il Fisco il credito può essere definito:

  • reale, benché correttamente maturato solo a seguito dell'accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto;
  • non spettante al momento della compensazione eseguita a febbraio del 2022.

Proprio per questo motivo, la sanzione applicabile al caso di specie è quella disposta dall'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997:

Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

Tale sanzione resta ravvedibile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e ­ fino al 30 settembre 2023 ­ sanabile anche tramite il "ravvedimento speciale", nei termini e con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.



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