Superbonus: la fatturazione di lavori trainati prima o dopo il fine lavori

di Luciano Ficarelli - 20/07/2023

Tra le regole più insidiose del Superbonus c’è quella che obbliga la fatturazione degli interventi trainati all’interno del periodo temporale in cui si fatturano gli interventi trainanti. Diversamente, l’agevolazione non è ammessa per gli interventi trainati.

Interventi trainati e fatturazione: i chiarimenti del Fisco e alla Camera

Per essere più precisi, si fa riferimento alla Circolare 24/E/2020 la quale ha spiegato che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute, oltre che nel periodo di vigenza dell'agevolazione, anche nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Sia le leggi di Stato che le circolari dell’Agenzia delle Entrate non sono intervenute per spiegare cosa si intenda per “data di inizio lavori” e “data di fine lavori”. A cercare di risolvere il dubbio ci ha pensato l’on. Laura Cavandoli presentando un’interrogazione parlamentare il 2 maggio 2023 nella seduta n. 95 nella VI Commissione Finanze della Camera a cui ha risposto il Sottosegretario di Stato, Economia e Finanze Federico Freni il 28 giugno scorso. La risposta, rubricata con il n. 5-00784, fa presente che i chiarimenti relativi al quesito formulato sono stati forniti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. il paragrafo 2.2) nella quale è stato precisato quanto segue:

«Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».

Nella medesima circolare (cfr. il paragrafo 1.2), seppure con riferimento alla verifica del possesso o della detenzione dell'immobile oggetto dell'intervento, che devono ricorrere al momento dell'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al predetto avvio, è stato, inoltre, chiarito che: «La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti».

La spiegazione del Governo non chiarisce però altri aspetti che si potrebbero verificare:

  1. Cosa accade alle spese sostenute prima dell’inizio lavori ma propedeutiche ed essenziali per iniziarli?
  2. Cosa accade se siamo in presenza di un’unica impresa che emette una sola fattura per tutti i lavori trainanti e trainati finiti e comunicati agli enti preposti?
  3. Cosa accade, invece, se in presenza di più imprese vengono emesse delle fatture per lavori trainati dopo la comunicazione di fine lavori ma prima della fattura emessa per i lavori trainanti?

Cerchiamo di dare risposta ai dubbi.

Spese sostenute prima dell’inizio lavori

La risposta alla prima domanda è stata data dalla Circolare 19/E/2020 che ha fatto un elenco non esaustivo delle altre spese ammesse alla detrazione anche se sostenute prima della data indicata sul titolo abilitativo. Questa affermazione è nota già da tempo ma, pur ritenendola pacifica, si pone in contrapposizione alla risposta del rappresentante del Governo sopra commentata. Infatti, tra le “altre spese” elencate a pag. 282 della circolare 19/E/2020 vi sono la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori, l’acquisto dei materiali e l’effettuazione di perizie e sopralluoghi che possono sicuramente essere attribuite, nella predisposizione dei quadri economici che poi portano alla determinazione della somma “per intervento” da portare in detrazione, sia agli interventi trainanti che agli interventi trainati. Per tali motivi, il riferimento alla data di inizio lavori per considerare le spese per interventi trainati ammesse alla detrazione non è del tutto coerente con la prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Una sola fattura per tutti i lavori trainanti e trainati

Il dubbio alla seconda domanda, cioè se siamo in presenza di un’unica impresa che emette una sola fattura per tutti i lavori trainanti e trainati dopo aver effettuato la comunicazione di fine lavori, è pacificamente risolto dalla Circolare 30/E/2020. Alla faq 4.2.6, dove si richiede con quale documento si può dimostrare che il lavoro trainato (es. pannelli fotovoltaici, caldaia e infissi) è stato svolto tra l’inizio e la fine lavori del lavoro trainante (es. cappotto) se il complesso dei lavori è affidato ad una unica impresa che fattura l’intero intervento con acconti e saldi, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che può essere sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori. Pertanto, per il combinato disposto delle due circolari, 24/E/2020 par. 2.2 e 30/E/2020 par. 4.2.6, risulta che nel caso in cui un’impresa (o General Contractor) emetta una fattura anche dopo la comunicazione di fine lavori ma nel periodo di vigenza dell’agevolazione, e questa venga pagata, basta un’attestazione dell’impresa stessa dove si dichiari che gli interventi trainati sono stati eseguiti all’interno del periodo temporale tra l’inizio e la fine dei lavori per far sì che  sia consentita l’ammissione alle agevolazioni.

Fatture per lavori trainati dopo la comunicazione di fine lavori

Veniamo alla terza risposta. Nel caso in cui le fatture dei lavori trainanti e quelle dei lavori trainati sono separate perché ci sono più imprese che effettuano i lavori, è bene che le fatture relative agli interventi trainati siano pagate nell’intervallo temporale tra l’inizio e la fine lavori. Sarebbe difficile sostenere la tesi che, a lavori finiti e in assenza di lavori trainanti nella stessa fattura pagata, si possa dichiarare di aver effettuato i lavori prima della comunicazione di fine lavori.

Per completezza dell’analisi proposta in questa sede, a modesto avviso si ritiene che, con riferimento ai lavori trainati, la frase “nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti” di cui alla Circolare 24/E/2020 non equivale alla frase “nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori” a cui sembra invece intendere il Sottosegretario Freni. Per “fine lavori per la realizzazione dei lavori trainanti” si può ben intendere che nel momento stesso in cui terminano i lavori trainanti devono essere pagati i lavori trainati. Ciò porta ad ipotizzare che il “fine lavori” non sia quello della comunicazione agli Enti preposti, bensì la fine dei lavori trainanti, aprendo le porte alle agevolazioni a quegli interventi trainati pagati dopo la comunicazione di fine lavori ma prima del pagamento dei lavori trainanti.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità



© Riproduzione riservata