Superbonus, il Fisco nega il rimborso del credito non utilizzato
di Redazione tecnica - 19/06/2024
Nell’articolata storia degli articoli 119 (superbonus) e 121 (sconto in fattura e cessione del credito) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono avvenuti degli accadimenti molto particolari sui quali (stranamente) la stampa si è concentrata poco.
Superbonus: da credito non pagabile a pagabile
Sarà per la sua complessità, ma il tema della classificazione dei bonus edilizi è stato trattato marginalmente e solo al fine di dimostrare quanto poco conveniente sia stato il superbonus per le casse dello Stato. Ma andiamo con ordine e cominciamo dalla richiesta inviata dal Presidente di ISTAT ad Eurostat a maggio 2021 mediante la quale si chiedevano lumi sulla classificazione del superbonus alla luce del nuovo meccanismo delle opzioni alternative previsto dal Decreto Rilancio. Alla richiesta di ISTAT risponde subito l'Ufficio statistico dell'Unione europea con una prima lettera in cui Eurostat, dopo avere preso atto del meccanismo di cessione del credito di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio, assentiva provvisoriamente alla classificazione del Superbonus come credito «non pagabile».
Cosa significa credito “non pagabile”? La risposta va cercata all’interno del Regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione europea, il cui Allegato A è il SEC 2010 mediante il quale viene istituita una metodologia relativa alle norme, alle definizioni, alle nomenclature e alle regole contabili comuni da utilizzare per l’elaborazione di conti e tabelle in maniera comparabile per gli scopi dell’Unione Europea.
Il paragrafo 20.167 del SEC 2010 definisce la classificazione dei crediti d’imposta suddividendoli tra:
- i crediti “pagabili”, ovvero quelli per cui l'eventuale ammontare del credito che superi il debito d'imposta viene pagato al beneficiario;
- i crediti “non pagabili”, ovvero quelli limitati all'ammontare del debito d'imposta, in quanto la parte non compensata con i debiti viene persa dal beneficiario.
Sostanzialmente, secondo il SEC 2010, se il credito è pagabile allora lo Stato lo deve rimborsare in tutto o in parte nel caso in cui il contribuente non riesca ad utilizzarlo. Facendo un esempio pratico, se ho un credito di 100 euro da utilizzare in 5 anni, potrò utilizzarlo per compensare le mie tasse per 20 euro/anno. Se in un determinato anno pago 15 euro di tasse, la restante parte (20-15) va rimborsata al contribuente.
Se, invece, il credito viene classificato “non pagabile”, nello stesso esempio la restante parte (20-15) viene persa dal contribuente che non la utilizza in compensazione.
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