Superbonus e frazionamento dei crediti: differenze tra privati e imprese
di Pietro Adami - 21/05/2022
La nuova risposta (abbiamo perso il conto) n. 279/2022 resa dall’Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus ed agevolazioni collegate, potrebbe a prima vista sembrare scontata, senza particolari aspetti di novità. In realtà, ad una più attenta ed approfondita lettura potrebbe rivelarsi di particolare interesse per chi con le detrazioni fiscali si deve confrontare quotidianamente.
Frazionamento crediti cedibili, le differenze tra privati e imprese secondo il Fisco
La risposta assume ancor più valore ed interesse se letta in parallelo alla nuova FAQ pubblicata, sempre in data 19.05.22 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La dicotomia committenti – impresa è infatti oggi resa ancor più evidente proprio dal diverso regime di cedibilità dei crediti che risulta da una lettura combinata dei due testi.
Per il Committente, la risposta n. 279/2022 prevede testualmente che “il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell'anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell'opzione, potendosi, ad esempio, cedere il credito calcolato sulle spese dell'anno per l'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e detrarre le spese sostenute nell'anno per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, del sistema di accumulo e della colonnina di ricarica veicoli elettrici”.
Viene quindi identificato lo scrimine per la cedibilità del credito sulla base:
- a) della data di sostenimento della spesa, che deve essere riferita al singolo anno fiscale;
- b) della riferibilità della spesa ad uno specifico “intervento”.
Dato per assodato che molteplici sono gli “interventi” che possono essere ammessi ad agevolazione in regime di Superbonus 110% (intervento antisismico; isolamento superfici disperdenti >25%; sostituzione infissi; fotovoltaico ed accumulo; sostituzione impianto di climatizzazione invernale, ecc.), ne consegue che per ognuno di questi sorgerà un distinto e separato credito, e che tale singolo credito sarà autonomamente cedibile dal committente, indipendentemente dalla cessione o meno degli altri pure maturati.
E ciò varrà - nel rispetto dei vincoli ulteriori posti, in ambito 110, dalle regole sul numero e dimensione dei SAL ammissibili - non solo per ciascun SAL, ma anche per ciascun anno fiscale.
Frazionamento crediti per contribuenti privati
A titolo di esempio, il Sig. Mario effettua lavori nell’anno 2021 per 100mila euro e nel 2022 per altri 100mila; paga di tasca propria gli interventi e acquisisce quindi in prima persona i bonus.
Nel 2021 spende 50.000 euro per interventi antisismici, 20.000 euro per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione, e 10.000 per serramenti, e 20.000 euro per isolamento superfici disperdenti. Chiude il primo SAL al 30.11.2021.
Avrà acquisito 4 diversi bonus, ciascuno di essi indipendente dagli altri e potrà quindi, in ipotesi, cedere a un soggetto i 50.000 relativi agli interventi antisismici, e i 10.000 dei serramenti; potrà cedere, ancora, i 20.000 degli isolamenti ad un diverso soggetto, e tenere per sé da portarsi a deconto dalla propria IRPEF 20.000 afferenti i lavori all’impianto di climatizzazione.
Nel 2022 spende ulteriori 40.000 euro per interventi antisismici, 10.000 per impianto di climatizzazione, 40.000 per serramenti, e 10.000 per isolamento superfici disperdenti; trattandosi di spese effettuate in un diverso anno fiscale, queste genereranno ulteriori 4 autonomi crediti, di ciascuno dei quali egli potrà disporre come ritiene.
Nella sua apparente chiarezza, questa possibile diversa gestione dei benefici fiscali afferenti i singoli e diversi interventi, è di non poco peso, solo che si consideri come ad esempio Poste Italiane abbia di recente introdotto un tetto massimo (150.000 euro) alle cessioni effettuabili da privato verso l’Istituto; in caso di monte spesa (rectius: il beneficio acquisito) superiore a tale importo, sarà quindi possibile per il committente cedere a Poste solamente uno o più degli “interventi” e valutare una diversa gestione dei rimanenti.
Nel caso illustrato, il sig. Mario potrà per esempio cedere per intero a Poste il primo SAL e cedere poi, sempre a Poste, fino a saturazione del plafond riconosciuto, il solo “saldo” degli interventi antisismici e quello relativo all’impianto di climatizzazione. I bonus relativi ai rimanenti interventi potranno essere ciascuno portati in detrazione diretta, o ceduti a “qualunque soggetto”.
Frazionabilità dei crediti: il regime per le imprese
Diverso è invece – sempre avuto riguardo al solo regime della frazionabilità - il regime applicabile all’impresa o al tecnico che abbia ricevuto il credito a seguito di sconto in fattura o di (prima) cessione.
Come molto chiaramente espresso nella citata FAQ del 19.05.22: “Il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022), ha stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
In proposito, si rende noto che, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.
A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.
Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).”
All’impresa cessionaria quindi, è concessa la frammentazione del “credito” per annualità.
Resta da capire, ma i primi caricamenti in piattaforma AdE lo chiariranno, se in ipotesi di applicazione integrale (o parziale) dello sconto in fattura ai crediti ceduti dal Sig. Mario all’impresa e/o General Contractor verranno “bollinati” in sede di recepimento della comunicazione dello sconto in fattura stesso suddividendoli per intervento ovvero accorpandoli semplicemente per annualità.
Nel primo caso, il vantaggio per l’impresa appare evidente, potendo disporre di molteplici “crediti”, ciascuno di importo più modesto, e ciascuno cedibile anche parzialmente purché per singola o multipla annualità; nel secondo, si verrebbe a creare un incomprensibile squilibrio a danno dell’impresa stessa, che, pur avendo ricevuto crediti derivanti da multipli interventi, si troverebbe poi un unico credito cumulativo pari all’importo complessivo, cedibile sì per singole annualità ma assai più difficilmente gestibile stante il chiaro e testuale divieto di frazionamento.
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