Superbonus e interventi trainati: gli effetti della detrazione al 70% sui limiti di spesa
di Luciano Ficarelli - 13/02/2024
Dall’1 gennaio 2024 le spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio dai condomìni sulle parti comuni e dai singoli condòmini sulle parti private potranno essere portate in detrazione con un’aliquota del 70%. Il passaggio non è stato sicuramente indolore per tutti i soggetti coinvolti e gli effetti distorsivi del décalage sono ormai noti a tutti.
La riduzione dell’aliquota di detrazione ha comportato anche un altro effetto di non poco conto che, in alcuni casi, come vedremo con degli esempi, risulta conveniente per i committenti. Si tratta dei limiti di spesa ammessi alla detrazione per buona parte degli interventi trainati.
Il quadro normativo
Il comma 2, art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020, prevede che l’aliquota del 110% prevista nel comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente.
Il comma 8-bis dell’art. 119 citato ha poi prorogato la detrazione delle spese effettuate fino a tutto il 2025 ma con aliquote inferiori. La disposizione è la seguente: “la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025”. Tralasciamo le condizioni per fruire dell’aliquota del 110% anche fino al 31 dicembre 2023 e concentriamo l’analisi sulla detrazione al 70% per le spese 2024.
Per buona parte degli interventi trainati previsti dal Superbonus la norma fa sempre riferimento ad un limite di detrazione e non di un limite di spesa. Infatti, in base all’Allegato B del “Decreto Requisiti” del 6 agosto 2020, sono previsti i seguenti limiti di detrazione e le seguenti detrazioni massime ammissibili (cosa diversa dalla spesa massima ammissibile):
- 60.000 euro per i serramenti ed infissi;
- 60.000 euro per le schermature solari;
- 60.000 euro per i collettori solari;
- 30.000 euro per i sistemi ibridi;
- 30.000 euro per le pompe di calore;
- 30.000 euro per le caldaie a biomassa;
- 30.000 euro per le caldaie a condensazione;
- 15.000 euro per la building automation;
- 60.000 euro per la coibentazione di strutture opache;
- 100.000 euro per i microgeneratori.
Per tutti questi interventi, i limiti massimi di spesa in vigenza del 110% venivano calcolati dividendo l’importo per il coefficiente 1.1. Nella predisposizione delle asseverazioni i tecnici abilitati hanno utilizzato il modello previsto dall’Allegato 1 del “Decreto Asseverazioni” e, per il calcolo della spesa massima ammessa alle agevolazioni, per ogni tipologia degli interventi sopra elencati, hanno trovato la descrizione della semplice formula matematica da applicare.
Per esempio, per quanto riguarda le schermature solari e chiusure oscuranti, al punto 1.3.1 è prescritto che “le spese previste in progetto ammontano a: XX euro e che la spesa massima ammissibile è pari 60.000/1,1 = 54.545 euro per unità immobiliare”.
Per gli altri interventi previsti dalla legge come “trainati” (installazione di impianti fotovoltaici e batterie d’accumulo, installazione della colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici e interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche) si applicano invece i limiti di spesa già previsti dalla norma, indipendentemente dall’aliquota di detrazione in vigore.
Quali sono i nuovi limiti di spesa a cui fare riferimento?
Il calcolo da fare per determinare il nuovo limite di spesa è il seguente.
Basta dividere ogni limite massimo di detrazione per il coefficiente 0,7 e non più per 1.1. Seguendo la lista di interventi sopra riportata, il risultato sarà il seguente:
- 85.714,29 euro per i serramenti ed infissi;
- 85.714,29 euro per le schermature solari;
- 85.714,29 euro per i collettori solari;
- 42.857,14 euro per i sistemi ibridi;
- 42.857,14 euro per le pompe di calore;
- 42.857,14 euro per le caldaie a biomassa;
- 42.857,14 euro per le caldaie a condensazione;
- 21.428,57 euro per la building automation;
- 85.714,29 euro per la coibentazione di strutture opache;
- 142.857,14 euro per i microgeneratori.
Il risultato sembra una buona notizia, ma non lo è o, almeno, non lo è per tutti. Diamo per scontato che ogni intervento dovrà sempre essere sottoposto ad un’analisi dei prezzi in base alle indicazioni del punto 13 dell’Allegato A del sopra citato Decreto Requisiti (prezzari DEI o prezzari regionali o con il metodo analitico) e del successivo Decreto MITE del 14 febbraio 2022, n. 75 che nell’Allegato A riporta gli ulteriori limiti di spesa a cui fare riferimento. Pertanto, sembra impensabile che il rialzo dei limiti di spesa possa essere facilmente raggiunto senza risentire dei limiti imposti dalle norme sopra richiamate.
Ma gli esempi che riportiamo dimostrano che il rialzo dei limiti di spesa non ha un vero effetto positivo, se non in alcuni casi, come ad esempio abitazioni di grandi superfici, a conferma che le variazioni che ha subìto nel tempo la normativa in argomento sono andate sempre a vantaggio delle classi più abbienti.
Esempio 1
Sostituzione di infissi per un’abitazione sita in un minicondominio. Spesa prevista da progetto 65.000 euro.
Il limite di detrazione è, in base alla legge vigente, di 60.000 euro.
Con l’applicazione dell’aliquota al 110%, l’importo massimo di spesa ammissibile alle agevolazioni era pari a 54.545,45 euro.
Invece, con l’applicazione dell’aliquota del 70%, l’importo massimo della spesa ammissibile alle agevolazioni è pari alle spese di progetto di 65.000 euro, in quanto inferiore al limite massimo di 85.714,29 euro; mentre la detrazione del 70% di questa spesa è pari a 45.500 euro, inferiore al limite massimo di detrazione ammesso di 60.000 euro.
In questo caso, nonostante il limite di spesa ammesso sia più alto, la detrazione sarà più bassa per 14.500 euro.
L’effetto positivo dell’applicazione dei nuovi limiti è dato dall’assenza di accollo totale della spesa eccedente il precedente limite, pari a 54.545,45 euro, che avrebbe comportato una maggiore perdita. Infatti, se avessimo applicato l’aliquota del 70% sul limite massimo precedente, avremmo avuto una detrazione pari a 38.181,81 euro causando un accollo delle spese a carico del committente di 26.818,19 euro (pari alla differenza tra 65.000 euro di spesa e 38.181,81 euro di detrazione).
Esempio 2
Sostituzione di infissi per un superattico sito in un condominio di pregio. Spesa prevista da progetto 85.000 euro.
Il limite di detrazione è, in base alla legge vigente, di 60.000 euro.
Con l’applicazione dell’aliquota al 110%, l’importo massimo di spesa ammissibile alle agevolazioni era pari a 54.545,45 euro.
Invece, con l’applicazione dell’aliquota del 70%, l’importo massimo della spesa ammissibile alle agevolazioni è pari alle spese di progetto pari a 85.000 euro, in quanto inferiore al limite massimo di 85.714,29 euro; mentre la detrazione del 70% di questa spesa è 60.000 euro, pari al limite massimo di detrazione ammesso. In questo caso, con riguardo alle detrazioni fiscali, l’aumento dei limiti di spesa non ha di fatto agevolato il committente che è riuscito a portare in detrazione lo stesso importo (€ 60.000) che gli avrebbe consentito l’applicazione al 110% (€ 60.000). L’accollo delle spese a carico del committente sarà dunque pari a 25.000 euro.
In questo secondo caso è ancora più evidente l’effetto positivo dell’applicazione dei nuovi limiti poiché l’accollo totale della spesa eccedente il precedente limite, pari a 54.545,45 euro, avrebbe comportato una perdita molto più alta in termini di detrazioni. Infatti, se avessimo applicato l’aliquota del 70% sul limite massimo precedente, avremmo avuto una detrazione pari a 38.181,81 euro, mentre la differenza tra la spesa di 85.000 euro e la detrazione di 38.181,81 euro pari a 46.818,19 euro sarebbe rimasta a totale carico del committente.
Esempio 3
Sostituzione di un impianto di riscaldamento per un’abitazione sita in un minicondominio. Spesa prevista da progetto 40.000 euro.
Il limite di detrazione è, in base alla legge vigente, di 30.000 euro.
Con l’applicazione dell’aliquota al 110%, l’importo massimo di spesa ammissibile alle agevolazioni era pari a 27.272,72 euro.
Con l’applicazione dell’aliquota del 70%, l’importo massimo della spesa ammissibile alle agevolazioni è pari alle spese di progetto di 40.000 euro, in quanto inferiore al limite massimo di 42.857,14 euro, mentre la detrazione del 70% di questa spesa è 28.000 euro, inferiore al limite massimo di detrazione ammesso di 30.000 euro.
In questo caso, nonostante il limite di spesa sia molto più alto di quello ammesso in caso di applicazione del 110%, la detrazione sarà più bassa e il committente perderà 2.000 euro dati dalla differenza tra 30.000 euro e 28.000 euro. L’accollo delle spese a carico del committente sarà dunque pari a 12.000 euro.
Anche in questo terzo esempio si può notare l’effetto positivo dell’applicazione dei nuovi limiti che è dato dall’assenza di accollo totale della spesa eccedente il precedente limite, pari a 27.272,72 euro, che avrebbe comportato una maggiore perdita. Infatti, se avessimo applicato l’aliquota del 70% sul limite massimo precedente, avremmo avuto una detrazione di 19.090,90 euro causando un accollo delle spese a carico del committente di 20.909,10 euro (pari alla differenza tra 40.000 euro di spesa e 19.090,90 euro di detrazione).
In tutti i casi, la conclusione lapalissiana è che ci sarà sempre un maggiore esborso del committente, pari alla quota indetraibile del 30%, anche se mitigato da un margine più alto su cui calcolare la detrazione spettante.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
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