Superbonus: il limite sui trainati vale anche per il fotovoltaico?
di Gianluca Oreto - 19/07/2023
Il proprietario di 3 o più unità immobiliari in condominio può prevedere l'installazione dei relativi impianti solari fotovoltaici utilizzando il superbonus come intervento trainante?
L'esperto risponde: superbonus e fotovoltaico
Oggi provo a rispondere al collega ingegnere Valerio D. sulla possibilità di utilizzare il superbonus per l'intervento trainato di istallazione del fotovoltaico a servizio di 3 unità immobiliari possedute da un unico proprietario all'interno di un condominio.
Il dubbio nasce dal fatto che l'art. 119, comma 10 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede:
Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
Disposizione che prevede la possibilità di utilizzare il superbonus nella sua anima "energetica":
- senza limiti se applicato alle parti comuni di un edificio (quindi per gli interventi trainanti realizzati su un edificio in condominio o assimilato);
- su un massimo di due edifici unifamiliari posseduto da unico proprietario (sia per gli interventi trainanti che trainati);
- su un massimo di due unità immobiliari in condominio (limitatamente ai soli interventi trainati).
Gli interventi trainati di ecobonus
A questo punto occorre fare molta attenzione. Il comma 10 citato rimanda ai precedenti commi 1, 2 e 3, art. 119 del Decreto Rilancio ovvero:
- comma 1 - interventi trainanti di riqualificazione energetica (cappotto termico e sostituzione dell'impianto di climatizzazione);
- comma 2 - interventi trainati di efficienza energetica di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 e abbattimento delle barriere architettoniche (quest'ultimo trainato dall'ecobonus)
- comma 3 - fa riferimento al rispetto dei requisiti minimi, richiamando al suo interno gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119.
La risposta al quesito
Considerato, dunque, il comma 3 che, come detto richiama i commi 5 e 6, il limite delle due unità immobiliari previsto al comma 10 dell'art. 119 si dovrebbe riferire anche:
- all'installazione di impianti solari fotovoltaici;
- all'installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus.
Il limite delle due unità immobiliari, invece, non si applica (normativa alla mano) alle spese:
- per la riduzione del rischio sismico (comma 4, intervento trainante di supersismabonus);
- per l'eliminazione delle barriere architettoniche trainato dal supersismabonus (comma 4, secondo periodo);
- per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (comma 4-bis, trainato dal sismabonus);
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (comma 8, trainato dall'superecobonus).
Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo
Relativamente all'istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, la recente Circolare Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023, n. 17/E (che non ha fornito indicazioni sul limite delle due unità immobiliari di cui al comma 10) ricorda che l'intervento può essere agevolato se effettuato:
- sulle parti comuni di un edificio in condominio;
- sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo;
- su edifici unifamiliari;
- su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
- sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari.
In applicazione di tale principio, pertanto, il Superbonus spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio sulle pensiline di un parcheggio aperto. La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) esplicitamente previsto che l’installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche «su strutture pertinenziali agli edifici», con ciò confermando la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell'agevolazione in argomento.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, dunque, il Superbonus spetta anche se l’installazione di impianti solari fotovoltaici è realizzata:
- sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica;
- su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati purché quest’ultimo fruisca dell’energia prodotta dall’impianto medesimo.
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