Superbonus, niente più sconto o cessione per le CILAS dormienti

di Gianluca Oreto - 04/04/2024

In questi 4 anni di Decreto Rilancio, chi si è trovato a gestire interventi agevolati dal superbonus è stato abituato a dover fare molta attenzione ad alcune modifiche in corsa arrivate dall’oggi al domani a colpi di provvedimenti d’urgenza emanati dal Governo e confermati dal Parlamento italiano.

Un modo di legiferare lontano anni luce dal concetto di “decenza” normativa che ha costretto tutti gli operatori coinvolti ad un tour de force di aggiornamento e che in alcuni casi ha generato lavori “virtuali” da attivare al momento opportuno.

Due date chiave per i bonus edilizi

Tra le ultime date chiave di questa lunga e tortuosa storia di modifiche agli articoli 119 (superbonus) e 121 (sconto in fattura e cessione del credito) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), le più rilevanti sono senza dubbio:

  • il 30 settembre 2022, data entro la quale dimostrare il completamento del 30% dei lavori affiché l’intervento sulle unifamiliari potesse essere agevolato dal superbonus fino al 31 dicembre 2023;
  • il 19 e 25 novembre e il 31 dicembre 2022, date previste per l’approvazione della delibera di esecuzione dei lavori e la presentazione della CILAS o il titolo edilizio per bloccare il superbonus al 110% (anziché al 90%) per le spese sostenute nel 2023;
  • il 16 febbraio 2023, data entro la quale andava presentata la CILAS o il titolo edilizio per poter continuare ad utilizzare le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Per gli ultimi due punti, occorre prendere in considerazione i seguenti provvedimenti normativi:

Non è un segreto che a ridosso di queste date siano state protocollate parecchie CILAS “dormienti” ovvero in attesa dell’avvio dei lavori che, in alcuni casi, non è ancora arrivato.

Proprio per “scongiurare” l’ipotesi che queste a CILAS possano corrispondere nuovi lavori, con il Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto tagli cessioni), in attesa di conversione in legge, il Governo ha deciso una nuova stretta per l’utilizzo delle opzioni alternative.

Il blocco della cessione e le eccezioni del D.L. n. 11/2023

L’art. 2, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 11/2023 prevedeva un sistema di eccezioni al blocco delle opzioni alternative che ne consentiva l’utilizzo per:

  • gli interventi di superbonus;
  • gli interventi diversi dal superbonus.

Per gli interventi di superbonus era previsto che il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito non si applicava nel caso in cui entro il 16 febbraio 2023:

  • fosse stata presentata la CILAS, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risultasse adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILAS, per gli interventi effettuati dai condomini;
  • risultasse presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per gli interventi diversi dal superbonus era consentito l’accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito qualora entro il 16 febbraio 2023:

  • risultasse presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
  • risultasse presentata, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune e per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, e per gli interventi che accedono al sismabonus-acquisti, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

Le nuove disposizioni del D.L. n. 39/2024

Con il nuovo D.L. n. 39/2024 è nuovamente cambiato tutto perché con l’art. 2, comma 5 è stata prevista una ulteriore stretta per le CILAS “dormienti” ovvero per gli interventi per i quali al 30 marzo 2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per “lavori già effettuati”.

In particolare, questa nuova stretta riguarda tutti gli interventi di superbonus e non ad eccezione:

  • degli interventi nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali entro il 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati;
  • degli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune per i quali entro il 16 febbraio 2023 risultasse presentata la richiesta di titolo abilitativo (art. 16-bis, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 917/1986, c.d. TUIR);
  • degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie per i quali entro il 16 febbraio 2023 risultasse presentata la richiesta di titolo abilitativo (art. 16-bis, comma 3 del TUIR);
  • degli interventi che accedono al sismabonus-acquisti per i quali entro il 16 febbraio 2023 risultasse presentata la richiesta di titolo abilitativo (art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013).

Ad eccezione dei suddetti interventi, per tutti gli altri che accedono ad uno qualsiasi dei bonus edilizi si potranno continuare ad utilizzare sconto e cessione solo se entro il 30 marzo 2024 sia stata sostenuta una spesa, documentata da fattura, per “lavori già effettuati”.

Parlando di lavori “effettuati” non dovrebbe bastare qualche fattura e bonifico parlante per materiali acquistati, ma si dovrà dimostrare (chi non si sa ancora ma è probabile che lo chiariranno in sede di conversione in legge del D.L. n. 39/2024) l’avvenuta esecuzione di uno (anche piccolo) stato avanzamento lavori (all’interno dei quali non rientrano i materiali a piè d’opera).



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