Superbonus: nuovi obblighi, vecchie abitudini
di Gianluca Oreto - 02/10/2024
Chi ha seguito l’evoluzione del Superbonus in Italia sa che le sue difficoltà derivano da una normativa complessa, instabile e copiosamente modificata dai vari Governi (Conte II, Draghi, Meloni). Negli oltre 4 anni di applicazione, il Superbonus ha subito 38 correttivi, a partire dalla legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che ha introdotto anche le opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito).
Superbonus: l’ultimo obbligo
L’ultimo correttivo in ordine temporale è arrivato dal noto Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto taglia cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, che tra le altre cose ha eliminato completamente qualsiasi forma di opzione alternativa prevista dall’ordinamento fiscale. Ma non solo.
Con la solita tecnica “retroattiva”, l’art. 3 del D.L. n. 39/2024 ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione per l’utilizzo delle detrazioni di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili i seguenti soggetti:
- che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- che hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024;
devono comunicare alcuni dati ad Enea e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In particolare, differenziando tra interventi di riqualificazione energetica (i cui dati dovranno essere trasmessi ad Enea) e antisismica (i cui dati dovranno essere trasmessi al PNCS), sarà necessario inviare (tramite le relative piattaforme), dovranno essere comunicate le informazioni relative:
- ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
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