Superbonus e ricostruzione sisma: no a modifiche normative

di Redazione tecnica - 15/01/2024

Il Decreto Legge n. 212/2023 ha apportato nuove modifiche nell’utilizzo del Superbonus e del meccanismo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette (sconto in fattura e cessione del credito), generando non poche preoccupazioni in relazione agli interventi che finora erano scampati alla scure del D.L. n. 11/2023 e di nuovi limiti nel ricorso alle agevolazioni fiscali.

Superbonus e ricostruzione edifici in aree sisma: no a modifiche normative

Tra questi, quelli relativi alla ricostruzione di immobili danneggiati da eventi sismici, che hanno costretto il Commissario Straordinario per la Riparazione e la Ricostruzione, Guido Castelli, a rilasciare delle dichiarazioni a rassicurazione del fatto che fino al 31 dicembre 2025 è conservato il diritto a cumulare il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma.

Una rassicurazione che comunque non sembra tranquillizzare del tutto gli animi: lo dimostra la nota del presidente dell’Associazione Inarsind Marche, arch. Fernando De Santis, nella quale rende conto che “come associazione di rappresentanza e tutela degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti si prende atto delle precisazioni - apprese dagli organi di stampa - del Commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, in relazione all’applicazione di una norma contenuta nel D.L. n. 212/2023 e riguardante lo strumento del Superbonus 110% nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici". La norma, secondo l’Associazione, non è di semplice interpretazione, generando confusione e preoccupazione, con il rischio di creare un giustificato allarme nei soggetti operanti nelle aree sisma e nei proprietari degli edifici ancora da finanziare.

Le richieste di Inarsind Marche

Continua De Santis: “Noi Ingegneri e Architetti liberi professionisti auspichiamo che i chiarimenti forniti dal Commissario Castelli siano sufficienti a fugare ogni dubbio e che nessun limite al superbonus in zona sismica si avrà fino al 31/12/2025 e, se necessario, si intervenga in sede di conversione del Decreto per evitare che al momento della presentazione delle pratiche sorgano questioni nell’applicazione della norma”.

Infine, la richiesta perché lo strumento del Superbonus 110% nelle aree sisma venga previsto per un arco di tempo maggiore, almeno per un ulteriore biennio, e comunque per tutti gli edifici ammissibili a contributo del sisma. "Diversamente si renderà necessario intervenire nuovamente sulla normativa sul  sisma attesa la presenza in quasi tutte le pratiche di accolli, anche rilevanti, dovuti all’insufficienza del costo del contributo e alla modalità di calcolo delle finiture connesse alle opere della ricostruzione”, conclude il presidente.

Le richieste del Consiglio Nazionale Ingegneri

La ricostruzione, al di là dei mattoni, è essenziale per la rinascita di un territorio – ha affermato Elio Masciovecchio, Vice Presidente del CNI, nel corso del seminario “Ricostruiamo Amatrice” - La forza della motivazione dei cittadini e le sollecitazioni, anche da parte degli Ordini, che tendono a stimolare la società civile a fare corpo unico, sono l’elemento vincente per la rigenerazione delle aree interne, a maggior ragione se terremotate”.

Sulla questione superbonus e modifiche normative è intervenuto Alberto Romagnoli, Consigliere CNI con delega alla ricostruzione, che ha rimarcato “Il D.L. 212/2023 che ha chiuso l’epoca del Superbonus non ha introdotto impatti nella ricostruzione post sisma nel Centro Italia. Sarà infatti possibile fino al 31.12.2025 ricorrere in questo territorio all’utilizzo del Superbonus 110%. Viene introdotto tuttavia l’obbligo di stesura di contratti assicurativi entro un anno dalla data di conclusione dei lavori. Intelligentemente il territorio del cratere diventa un laboratorio dove avviare l'attuazione dell'obbligo assicurativo degli immobili contro eventi sismici. A tal proposito il CNI tiene a ringraziare il Commissario Castelli per questo risultato”.



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