Superbonus e rimodulazione aliquota 90-110%: il pasticcio è servito

di Gianluca Oreto - 27/12/2022

Sulle detrazioni fiscali e il meccanismo di cessione del credito di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) a breve potrebbe manifestarsi uno dei più grandi pasticci legati al cattivo utilizzo dei provvedimenti d’urgenza.

Le tecniche normative

Com’è ormai noto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), il Governo ha deciso di rimodulare l’aliquota fiscale delle detrazioni previste dal Decreto Rilancio, portandola dall’attuale 110% al 90% e prevedendo un sistema di eccezioni relativo in particolare ai condomini (o assimilati) e alle persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate.

Un sistema di eccezioni, contenuto nell’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater, fortemente criticato da tutto il comparto delle costruzioni che ha costretto Governo e Parlamento ad un ripensamento.

Arrivati alla fine dell’anno o in casi molto particolari, capita spesso che Governo e Parlamento decidano di anticipare qualche misura contenuta in un decreto legge, rimettendone i contenuti all’interno della legge di Bilancio o in una legge di conversione più vicina. Nell’ultimo anno è capitato:

Le tecniche parlamentari, però, sono molto semplici e contemporaneamente complesse. Un Decreto Legge è un provvedimento d’urgenza emanato dal Governo e immediatamente in vigore non appena viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, restando in vigore per 60 giorni o, comunque, fino alla sua conversione in legge.

Decreto Frodi e Legge di Bilancio 2022

Con la Legge di Bilancio 2022, Governo e Parlamento, per anticipare i contenuti del Decreto anti-frode, decisero di rimetterne i contenuti in questo modo:

  • con l’art. 1, comma 41 fu espressamente prevista l’abrogazione del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge;
  • con l’art. 1, commi 28 e 29 furono inserite tutte le modifiche al Decreto Rilancio, tra cui quelle precedentemente inserite nel Decreto Antifrode.

Decreto Frodi e Sostegni-ter

Molto simile quanto accaduto con il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13 (Decreto Frodi) e la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter).

La legge n. 25/2022, oltre a convertire il D.L. n. 4/2022, ha espressamente previsto all’art. 1, comma 2:

Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022.

Con la conseguente creazione di due regimi temporali diversi:

  • uno nel periodo di vigenza del D.L. n. 13/2022;
  • l’altro dalla conversione in legge del D.L. n. 4/2022.

Tecniche parlamentare molto semplici e complesse nello stesso tempo.

La conversione in legge del Decreto Aiuti-quater e la Legge di Bilancio 2023

Quello che al momento sta accadendo con la conversione in legge del Decreto Legge n. 176/2022 non lascia assolutamente tranquilli. Governo e Parlamento hanno, infatti, scelto di anticipare le eccezioni contenuti nell’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater, ma nel modo peggiore possibile.

Lo scorso 21 dicembre l'Assemblea del Senato ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di conversione del Decreto-Legge n. 176/2022, nel testo licenziato dalla 5a Commissione il 16 dicembre. Il provvedimento passa all'esame della Camera ma per la conversione definitiva il Parlamento avrà tempo fino al 17 gennaio 2022.

Al momento le priorità sono tutte concentrate sulla prossima legge di Bilancio 2023, approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso 24 dicembre e che adesso è all’esame, in un testo blindato, del Senato. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio dovrà, infatti, arrivare entro il 30/31 dicembre 2022, per entrare in vigore l’1 gennaio 2023 ed evitare l’esercizio provvisorio.

Relativamente alla eccezioni precedentemente contenute nell’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater queste sarebbero abrogate dalla sua legge di conversione e non dalla Legge di Bilancio 2023 che nel testo approvato al Senato prevede nuove modifiche che riguardano l’utilizzo del Superbonus al 110% per tutto il 2023.

La conseguenza è delle peggiori. Almeno fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Aiuti-quater (metà gennaio 2023) avremo due diversi regimi normativi sovrapposti:

  • quello di cui all’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater (in vigore fino alla sua conversione in legge);
  • quello di cui all’art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023 approvata e blindata al Senato che non prevede alcuna abrogazione dell’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater ma ne riscrive completamente i contenuti.

Cosa prevede il Decreto Aiuti-quater

Nel dettaglio, fino alla sua abrogazione dopo la conversione in legge, l’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater prevede che la rimodulazione dell’aliquota fiscale per i soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio non si applichi:

a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 1-ter , del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2023

L’art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023 prevede, invece, che la rimodulazione del superbonus di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applica:

a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa Tra quella dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Due regimi sovrapposti: quale prevale?

Ecco che, quindi, avremo due regimi diversi validi contemporaneamente. La soluzione potrebbe essere quella della gerarchia delle fonti normative o della loro data di pubblicazione. Legge ordinaria e Decreto Legge sono sempre due norme di rango primario solo che la seconda viene dopo gerarchicamente. Inoltre, nel caso di fonti normative diverse, si prende in considerazione l'ultima dal punto di vista temporale.

Quindi, pur essendo un vero e proprio pasticcio quello servito dal Governo e Parlamento, alla fine dovremo tenere in considerazione le modifiche inserite all’interno della Legge di Bilancio 2023 i cui contenuti prevalgono su quelli del Decreto Legge n. 176/2022 (salvo attendere la conversione in legge che potrebbe confermare o ribaltare il verdetto).



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