Superbonus e SAL: anche le forniture a piè d’opera concorrono al 30%
di Gianluca Oreto - 25/04/2025

Lo abbiamo scritto tante volte: parlare di Superbonus non è mai stato semplice. Una normativa nata male e modificata peggio, corretta a colpi di decreti d’urgenza e spesso lasciata all’interpretazione di circolari, FAQ e risposte a interpelli. L’assenza di un quadro normativo organico ha prodotto più incertezza che benefici, e i cantieri si sono ritrovati troppo spesso bloccati, sospesi tra silenzi amministrativi, provvedimenti di diniego e ricorsi.
Superbonus, SAL e forniture a piè d’opera: interviene la Commissione Tributaria
In questo scenario, l’unico vero punto fermo resta la giustizia tributaria, chiamata sempre più spesso a chiarire ciò che la norma e l’Amministrazione finanziaria lasciano nel vago. Ed è proprio da una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti (sentenza n. 18/2025) che arriva un chiarimento di grande rilievo: anche le forniture a piè d’opera possono concorrere al raggiungimento del 30% dei lavori necessari per continuare a beneficiare del Superbonus 110%. Il riferimento è all’art. 119, comma 8-bis, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), relativo alle proroghe per gli interventi di superbonus. In particolare, questa disposizione ha previsto per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari una proroga al 31 dicembre 2023 “a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
La decisione della Commissione Tributaria di Rieti (che, ricordiamo, è ancora una sentenza di primo grado che può essere appellata) è destinata a far discutere, perché smentisce una delle interpretazioni che anche noi avevamo riportato nei nostri precedenti approfondimenti.
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Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di Rieti 27 gennaio 2025, n. 18