Superbonus e SAL su unifamiliari: chiarimenti dalla RPT
di Redazione tecnica - 04/08/2022
Con l’art. 14, comma 1 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), convertito con legge n. 91/2022, è stata prorogata la scadenza del SAL al 30% per gli interventi superbonus 110% prevista per gli edifici unifamiliari, modificando il secondo periodo del comma 8-bis, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Sostanzialmente, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
Determinazione SAL per interventi Superbonus su unifamiliari: la nota della RPT
Proprio in riferimento alla locuzione “intervento complessivo", la Commissione Consultiva delle Rete Professioni Tecniche ha fornito dei chiarimenti sulle modalità di dimostrazione del raggiungimento del 30%.
A parere della Commissione, per “intervento complessivo”, si dovrà far riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo, e quindi anche delle spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite e riferite a tutte le lavorazioni: quindi si farà riferimento non solo a quelle oggetto di agevolazione, ma a tutte le lavorazioni dedotte nel titolo edilizio. La categoria di lavorazioni non è rilevante: la percentuale del 30% potrà essere raggiunta anche solo con spese riferite ad una sola categoria di agevolazioni o, più in generale di lavori, fermo restando il necessario completamento di tutte le opere come previste dal procedimento edilizio.
Nessun obbligo di protocollo, ma esecuzione lavori va dimostrata
La Commissione specifica che non è obbligatorio protocollare uno Stato d’Avanzamento Lavori, considerato anche che chi porta il costo direttamente in detrazione non presenta SAL. Attenzione però: dovendo comunque dimostrare l'avvenuta esecuzione dei lavori, si ritiene utile fornire un indirizzo operativo ritenuto coerente con l’indirizzo e le finalità della legge.
Il Direttore dei Lavori procederà quindi alla redazione di un SAL il cui importo, inclusa la quota parte delle spese tecniche afferenti, sia almeno uguale o superiore al 30% degli interventi previsti nel Titolo o nei Titoli Edilizi (CILA - CILA Superbonus o PdC o SCIA in sostituzione del PdC per interventi di demolizione e ricostruzione) e dai contratti d’appalto. Esso potrà essere accompagnato, se il DL lo riterrà opportuno, dai seguenti documenti:
- libretto delle misure;
- documentazione fotografica;
- informazioni utili a un’eventuale verifica ex post da parte dei soggetti autorizzati per legge.
Il SAL dovrà essere redatto in tempo utile in relazione ai limiti della scadenza prevista e potrà esserne attestata la data certa mediante utilizzo di mezzi idonei (ad esempio invio di PEC all’Impresa e al Committente, apposizione di marca temporale, ecc.).
Criteri di determinazione del SAL
La Commissione Consultiva ha anche fornito un riepilogo generale dei criteri per la determinazione del SAL. In particolare, si specifica che:
- l’importo complessivo su cui predisporre la verifica del 30% è da considerarsi quello totale degli interventi in essere nell’immobile derivante dai contratti d’appalto stipulati, e quindi non soltanto l’importo totale ammesso al bonus;
- qualora siano presenti opere realizzate, si procederà con la loro quantificazione e relativa contabilizzazione sulla base del computo metrico generale (SAL) controfirmata dall’impresa e per conoscenza dal committente;
- sono ammesse, e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate, le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali;
- sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del SAL.
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