Superbonus e sconto in fattura: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
di Redazione tecnica - 30/11/2022
Il più grande impulso del comparto delle costruzioni degli ultimi 3 anni (e contemporaneamente la più grande beffa dell'ultimo ventennio) è stato certamente fornito dall'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Un provvedimento normativo ricordato dai più per le detrazioni fiscali del 110% (il superbonus) disciplinate dall'articolo 119, che solo nel 2022 hanno riconosciuto l'importanza vitale costituita dal meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale.
Il meccanismo delle opzioni alternative
Un meccanismo più volte modificato tra la fine del 2021 e il 2022 per provare a risolvere alcune problematiche:
- l'assenza di procedure di controllo sui bonus minori;
- l'assenza di un codice identificativo;
- la possibilità di frammentazione del credito.
Ad oggi la norma offre la possibilità al contribuente di optare alternativamente alla detrazione fiscale per:
- uno sconto in fattura (totale o parziale applicato dai fornitori);
- la cessione del credito (totale o parziale).
La prima cessione (diretta o indiretta, cioè a seguito di sconto in fattura) è libera. A seguire la norma offre:
- altre due cessioni al sistema bancario;
- un'ulteriore cessione dalle banche ai propri clienti non consumatori.
Lo sconto in fattura
Sulla possibilità prevista dalla norma di applicare uno sconto in fattura parziale, l'Agenzia delle Entrate (tramite la sua rivista telematica FiscoOggi) ha risposto ad un interessante quesito relativo al pagamento della quota parte che il contribuente deve pagare a saldo della fattura. In particolare, è stato chiesto se la somma eccedente debba essere pagata obbligatoriamente attraverso bonifico parlante.
Il bonifico parlante
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato uno dei principi chiave che riguarda l'utilizzo di tutti i bonus edilizi ovvero che il pagamento delle spese deve essere effettuato (tranne che per i soggetti esercenti attività d’impresa) mediante bonifico bancario o postale dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Nel caso del superbonus, il pagamento può essere utilizzato utilizzando i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento per l’Ecobonus o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (così come indicato nella Circolare n. 24/2020).
Medesima considerazione va fatta anche nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”. La parte di corrispettivo non oggetto di sconto dovrà essere pagata utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risultino le informazioni sopra indicate.
L’Agenzia delle entrate ha, infine, ricordato un contenuto della circolare n. 23/2022 per cui in tutti i casi in cui le parti non dovessero accordarsi per la cessione totale del credito, la fruizione del Superbonus è comunque subordinata al pagamento del corrispettivo eccedente l’importo del credito “ceduto” utilizzando il predetto bonifico bancario o postale.
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