Superbonus: senza stato legittimo niente CILAS
di Gianluca Oreto - 12/11/2024
Lo stato legittimo di un immobile è conditio sine qua non per l’avvio di qualsiasi intervento, sia esso di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia…o di superbonus.
Abusi edilizi e stato legittimo: gli effetti sul superbonus
Questo è un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di Cassazione (es. sentenza n. 18268/2023) per il quale non vi è alcuna possibilità di avviare un intervento manutentivo (anche ordinario) su un immobile privo dello stato legittimo, ovvero viziato da abusi edilizi non ancora sanati. Qualsiasi intervento edilizio, cioè, per essere lecitamente realizzato, deve afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell’illecito per cui le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell’opera principale
Partendo da questo principio, non stupisce (almeno a chi scrive) l’ultimo intervento in ordine temporale da parte di un Tribunale Amministrativo Regionale (Sentenza TAR Campania 5 novembre 2024, n. 5934) che conferma un orientamento giurisprudenziale riguardo l’avvio di un intervento di superbonus: la CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus) risulta essere “improcedibile” se presentata per intervenire su un immobile abusivo.
Prima di addentrarci nel contenuto del nuovo intervento del TAR Campania, occorre fare alcune premesse relative alla normativa che ha messo a punto il superbonus e che ne ha definito le procedure.
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