Superbonus, unifamiliari, CILAS e la dimostrazione del 30% al 30 settembre 2022
di Gianluca Oreto - 18/01/2023
Una delle condizioni necessarie ma non sufficienti per avere accesso alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), nel caso di interventi che non prevedano la demolizione e ricostruzione dell'edificio, è la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus.
Superbonus e CILAS
Lo prevede l'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio che tra le cause di decadenza dell'incentivo fiscale prevede la "mancata presentazione della CILAS". Tema molto interessante che si intreccia con le procedure edilizie ordinarie stabilite dal d.P.R. n. 380/2001 e sul quale ci siamo spesso interrogati se la presentazione della CILAS possa esimere l'interessato dalla presentazione dei titoli edilizi ordinari.
In particolare, nel caso in cui l'intervento avesse richiesto (ad esempio) della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la presentazione della CILAS deroga l'interessato dalla presentazione di questo titolo edilizio? Ammetto che l'argomento è stato oggetto di parecchi confronti e diverse interpretazioni tra cui la mia. Dal mio punto di vista, considerato che l'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio non prevede alcuna deroga, ho sempre sostenuto che la CILAS sia una pratica amministrativa necessaria ma da affiancare alle procedure edilizie ordinarie.
In questo approfondimento, però, non parlerò di questa problematica e proverò a rispondere o quanto meno a ragionare su una interessante domanda arrivata alla redazione. Ecco di seguito la domanda.
L'esperto risponde: la domanda
Ho iniziato, ad aprile 2022, un intervento di Superbonus e Sismabonus 110% presentando al Comune la SCIA per “Manutenzione straordinaria ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. b del DPR 380/2001- accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica ed interventi antisismici”.
Dopo la comunicazione di inizio effettivo dei lavori è stata formalizzata (invio di pec con attestazione e allegati computo parziale, computo complessivo e foto) l'avvenuta esecuzione di lavori per il 30% dell'intervento complessivo.
L'impresa ha poi emesso le fatture relative al primo SAL (30%) per le opere in Eco e per quelle in Sisma ed è seguito il pagamento con bonifico parlante. Successivamente (dopo il 30.9.2022 e dopo il pagamento) è stata presentata una CILAS-Superbonus (con altre comunicazioni o SCIA) per integrazione della SCIA di Aprile 2022.
La mancanza di CILAS alla data del 30.9.2022 preclude l'accesso agli incentivi statali (Super Eco e Sisma 110%) per i pagamenti eseguiti? E ciò potrebbe valere anche per i pagamenti successivi alla presentazione della CILAS-Superbonus ad integrazione della SCIA?
La data di entrata in vigore della CILAS
Per provare a rispondere alla domanda proverò, come sempre, ad utilizzare cronologicamente le disposizioni normative e, in questo caso, il comma 13-ter stesso che è stato introdotto per la prima volta dall'art. 51, comma 3-quienquies del Decreto Legge n. 104/2020 (il primo correttivo al Decreto Rilancio).
La prima formulazione del comma 13-ter (introdotto dalla Legge di conversione del D.L. n. 104/2020) ha provato (molto male) a "risolvere" il problema dell'utilizzo del Superbonus negli edifici plurifamiliari nel caso di presenza di abusi edilizi. Soluzione, però, scritta malissimo che ha condotto il successivo legislatore (Governo Draghi) ad una modifica integrale di questo comma con l'art. 33, comma 1, lettera c) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis), consolidato con la sua legge di conversione (Legge n. 108/2021) che ha anche aggiunto i commi 13-quater e 13-quienquies.
Ufficialmente la nuova versione del comma 13-ter (e quindi la CILA per il Superbonus) entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 77/2021. La CILA per il Superbonus si rende, dunque, necessaria per gli interventi di superbonus avviati a partire dall'1 giugno 2021.
Operativamente, il modello di CILAS nazionale viene pubblicato sul sito del Ministero della Funzione Pubblica il 4 agosto 2021 ed è utilizzabile già a partire dal 5 agosto 2021 anche se il modello stesso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021 come allegato all'Accordo Conferenza unificata 4 agosto 2021, n. 88/CU.
CILAS: cosa prevede il comma 13-ter
Ricostruito il quadro normativo di riferimento è possibile passare ai contenuti del comma 13-ter che prevede:
Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora
riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con
esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione
degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono
realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato
legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli
interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti
casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.
Superbonus e unifamiliari: il 30 settembre 2022
A questo punto è possibile passare alla formulazione dell'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio che nella sua attuale formulazione post conversione in legge del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), relativamente alle unifamiliari stabilisce:
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (prima era 31 dicembre 2022), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
Per accedere alla proroga prevista per le unifamiliari, il contribuente deve dimostrare che al 30 settembre 2022 deve essere stato completato il 30% dell'intervento complessivo di superbonus, al cui interno possono essere compresi anche lavori non agevolati dai bonus o che accedono ad altre detrazioni.
Ciò che è certo è che al 30 settembre 2022, l'unico strumento normativo che consente l'accesso al Superbonus è la presentazione della CILAS.
La risposta al quesito
A questo punto la risposta al nostro lettore è quasi automatica. Se avesse presentato la CILAS entro il 30 settembre 2022 (anche se successivamente ad un altro titolo edilizio), avendo pagato degli acconti prima della sua presentazione e avendo comunque completato il 30% dell'intervento questa data, non avrei dubbi nel rispondere che potrebbe comunque utilizzare la proroga concessa dalla normativa.
Nel caso di specie, però, la presentazione della CILAS è avvenuta oltre il 30 settembre 2022 quindi non posso che arrivare alla conclusione che non solo non potrà accedere alla proroga ma non avrà neanche diritto a portare in detrazione le spese sostenute oltre il 30 giugno 2022, ovvero la data di scadenza principale prevista per l'utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% per i soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (gli interventi sulle unifamiliari e le u.i. con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti).
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