Superbonus 110% e congruità dei costi: la sconfitta dello Stato nella determinazione dell'importo massimo detraibile
di Gianluca Oreto - 13/04/2021
Benché i latini dicano "excusatio non petita, accusatio manifesta", vorrei dire che chi scrive ritiene che è compito dello Stato valorizzare le eccellenze private. Ma nel farlo non può dimenticare il suo ruolo di controllore, o peggio, creare sperequazioni che possano da una parte creare un vantaggio competitivo ad una determinata impresa privata e dall'altra venir meno al suo ruolo principale demandandolo completamente all'esterno senza alcuna verifica.
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Superbonus 110%: la verifica di congruità dei costi
Dove voglio arrivare con questo breve incipit? all'argomento principe dell'ultimo anno tecnico: il superbonus 110%. Ovvero quella detrazione fiscale dalla potenza straordinaria che, nonostante un avvio difficile, potrebbe rappresentare il vero volano per il rilancio dell'economia italiana dei prossimi anni (sempre che venga confermato). Perché un dato oggettivo è che l'edilizia è il settore trainante per eccellenza e trovare il modo per far ripartire questo settore, significa avere a cuore le sorti del Paese.
Tralasciando interventi, modalità, adempimenti e requisiti (a cui rimandiamo al nostro Speciale Superbonus 110%), in questo articolo vorrei soffermarmi su un argomento ben specifico: la verifica di congruità dei costi. Da non confondere con il visto di conformità, necessario quando il contribuente vuole optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al posto della fruizione diretta della detrazione fiscale.
In particolare, l'art. 119, comma 13 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che per fruire della detrazione fiscale del 110% il tecnico deve asseverare:
- il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per le due tipologie di intervento (ecobonus e sismabonus):
- la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Come specificato dal successivo comma 13-bis, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzari definiti nell'allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus) recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246).
I prezzari da utilizzare per la verifica di congruità
In particolare, al punto 13 (limiti delle agevolazioni) dell'Allegato A al Decreto Requisiti tecnici ecobonus, è indicato che il tecnico deve asseverare che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
- nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;
- sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
La gerarchia dei prezzati: la conferma della Commissione di Monitoraggio presso il CSLP
Come confermato recentemente in una risposta della Commissione di monitoraggio costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non esiste una gerarchia nell'utilizzo dei due prezzari previsti dal Decreto Requisiti tecnici. I tecnici, per la verifica di congruità dei costi, possono utilizzare alternativamente:
- i prezzari dei lavori pubblici, pubblicati dalle Regioni o dalle Province autonome;
- i prezzari delle opere edili realizzati dalla casa editrice DEI (società privata senza controllo da parte dello Stato).
La Commissione, infatti, afferma che "il computo metrico estimativo possa essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezziari ammessi all’utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può essere presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla lettera “A” del punto 13 dell'allegato una specifica priorità tra i due prezziari ammessi".
C'è da ricordare che la norma di rango primario (il comma 13-bis, art. 119 del Decreto Rilancio) non ha mai previsto l'utilizzo di un "prezzario privato". Previsione che è stata inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico all'interno di un allegato ad un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto dare attuazione al provvedimento normativo superiore.
La sconfitta dello Stato
In buona sostanza, lo Stato ha affidato la parte più importante (la determinazione degli importi da cui discende la detrazione fiscale) dell'operazione superbonus:
- ai prezzari regionali utilizzabili gratuitamente da tutti i tecnici, ma che in molti casi non contengono prezzi in linea con il mercato perché non aggiornati per come prevede il Codice dei contratti e sui quali è scattato anche l'allerta da parte dell'ANAC;
- a dei prezzari realizzati da una società privata, senza alcun controllo da parte dello Stato, che i tecnici dovranno obbligatoriamente acquistare.
Benché questa non vuole essere una critica alla qualità del prezzario edito dalla casa editrice privata, che certamente è realizzato nel migliore dei modi, ci si chiede come lo Stato abbia potuto realizzare una norma così importante basandosi sul lavoro di un privato. Chi assicura lo Stato che la redazione del prezzario è esente da errori o da situazioni particolari che possano determinare il valore di una singola voce? Non dovrebbero esistere delle norme sulla concorrenza che vietino a un Ministero di utilizzare su larga scala un listino (tra l'altro a pagamento) realizzato da un privato per la determinazione di un voce molto importante del Bilancio dello Stato?
Domande che attendono risposta e che mettono un grosso punto interrogativo sulla reale congruità dei costi e, quindi, sulle detrazioni fiscali che saranno applicate sugli interventi che accedono al superbonus. Che ricordiamo sono un investimento dello Stato sul futuro energetico, strutturale ed economico del Paese Italia.
Concludo riportando il commento dell'arch. Serena Pellegrino che sull'argomento ha scritto: "La discrezionalità nella valutazione dei prezzi da attuare in fase di asseverazione, generata da una fonte privata, per una norma così determinate,non può essere ammissibile. Sappiamo bene che, “di natura”, i prezzi lievitano in presenza di bonus ma aver legittimato la discrezionalità del mercato la trovo molto pericolosa. Questo provvedimento è stato molto importante ma la norma che legittima un privato a decidere il prezziario, trovo che sia molto pericolosa".
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