Superbonus 110%: singola villetta a schiera esclusa dal Sismabonus

di Redazione tecnica - 13/04/2021

Chi ha avuto a che fare con la normativa che riguarda le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) conosce molto bene le difficoltà interpretative e i dubbi che riguardano alcuni determinati aspetti. Dubbi non di poco conto se pensiamo a quanto importante sia questa agevolazione e quanto importanti siano le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

Sismabonus 110% e villette a schiera

Proprio poche settimane fa abbiamo chiesto all'ing. Andrea Barocci, Presidente dell'Associazione Ingegneria Sismica Italiana, qualche delucidazione in merito all'applicazione del sismabonus (ordinario e potenziato al 110%) nel caso di edifici facenti parte di complessi a schiera, unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, o porzioni di edificio (leggi articolo).

E già in questo articolo avevamo sciolto qualche dubbio importante che ha ricevuto una conferma anche da parte della Commissione di Monitoraggio prevista dall’art. 4 del DM n. 58/2017, insediata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Cosa dicono le NTC e la Circolare applicativa

In particolare, rispondendo ad un quesito che riguarda il concetto di unità “funzionalmente indipendente”, la Commissione ha affermato che per l'applicazione della norma agevolativa che fa capo al Sismabonus (ordinario o potenziato) più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all’unità strutturale (US) come definita dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al DM 17 gennaio 2018.

Al capitolo 8.7.1 delle NTC 2018 si afferma:

"In presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono risultare inadeguati. Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio, infatti, occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue.
L’US dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in comune con le US adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia orizzontalmente, US adiacenti di differente altezza
".

Concetto che viene maggiormente definito nella Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7 nel capitolo 8.7.1.3.2 nel quale è riportato: "L’US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse".

Ciò premesso, in riferimento ad una villetta a schiera, intesa come singola unità immobiliare facente parte di un edificio più ampio, la Commissione ha escluso che possa accedere al Sismabonus e quindi anche al Supersismabonus. "Qualsiasi unità abitativa inserita in un complesso “a schiera” non rientra nella definizione di US suesposta, avendo essa sempre parte della propria struttura (telaio in c. a., in acciaio, in legno, muratura, mista o altro sistema costruttivo) in comune con almeno un’altra unità abitativa, fatta esclusione per il caso in cui vi siano giunti a creare discontinuità strutturale tra le unità stesse".



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