La tariffa che non ti aspetti ma che tanto vorresti!
di Marco Abram - 21/02/2024
Proprio recentemente è stata emessa una sentenza della Corte di Giustizia Europea (Sentenza del 25/01/2024, causa C-437/22) sull’argomento tariffa ed equo compenso, anche se non direttamente riferita ad un caso italiano.
La notizia ha fatto presto il giro sia delle maggiori testate giornalistiche di settore sia dei social. Vi consiglio vivamente di leggere a tal proposito, un interessantissimo articolo di Alessandro Boso che fa un’ottima sintesi del tema. Anche io non mi sono sottratto dal commentare più volte la notizia perché, inutile negarlo, è di grande interesse per le professioni, e non solo per quella di ingegneri ed architetti, ma per tutte le categorie regolamentate a carattere ordinistico.
Le tariffe professionali e minimi tariffari
Sull’argomento ho una mia personale idea, condivisibile o meno, sicuramente discussa e messa in discussione, ma di certo basata su quasi 25 anni di professione e di mercato che ha visto attraversare la “decapitazione” dei principi della Legge n. 143/49, con l’introduzione del D.M. 04/04/01, tra l’altro con una genesi assai travagliata, e l’abolizione dei minimi tariffari prima e della tariffa, cosa a mio avviso ancor peggiore, poi.
La Sentenza in questione è molto interessante e devo dire che la conclusione non mi coglie di sorpresa. Infatti, che l’Europa sia per un mercato libero e competitivo è evidente da molto tempo e pensare oggi per noi italiani di stare fuori da quel contesto, lo trovo poco opportuno. Diversamente, portare le proprie battaglie in quell’ambito, filtrate dalle proprie idee e dalla propria cultura, lo trovo fortemente auspicabile.
Personalmente non ritengo che il problema siano i minimi tariffari. Prezzo e qualità sono facce della stessa medaglia e quella dell’inderogabilità del prezzo sarebbe una posizione davvero peculiare. Noi, invece, dobbiamo essere per un mercato concorrenziale dove i buoni vincono ed i cattivi perdono e per far questo due sono le strade da sempre:
- la “correttezza dei dati di base”;
- la “certezza della pena”.
Fuori da questi due punti credo che i nostri figli parleranno ancora dei medesimi argomenti che saranno rimasti “problemi inevasi”
Per quanto riguarda la “tariffa”, questa deve essere ripristinata a tutti gli effetti, non come limite da non ribassare, ma come punto di riferimento per tutti, sia privato che pubblico, sia settori ordinari che speciali. La struttura del D.M. 17/06/16 (Decreto Parametri) andrebbe integrata e rivista in base al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) ma, soprattutto, andrebbero reinseriti i principi che erano propri della Legge n. 143/49 e che la rendevano una legge “moderna”, ma che con il D.M. 04/04/01 si sono persi. Da quel momento la tariffa è diventata solo uno schema di calcolo. Hanno vinto i software, ma la tariffa ha perso.
Che il mercato non potesse fare più a meno della tariffa risulta quanto meno ormai “lapalissiano”, visto che si è via via corsi ai ripari, con il rincorrersi di dispositivi anche un po’ frettolosi, prima il D.M. 140/12 e poi il D.M. 143/13.
Occorre eliminare nella tariffa i “profili di aleatorietà” perché poi questa diventa non solo “non equa” ma anche “iniqua” e di punti di questo tipo nel D.M. 17/06/16 ce ne sono tanti. Il valore economico delle prestazioni deve essere chiaro. Poi uno sconto si può fare basta che non sia “invalidante”. Non si può lavorare sottocosto, o si chiude o non si fornisce qualità.
Proprio recentemente, parlando con un collega di una stazione appaltante mi diceva che secondo lui, nel bilancio di un ente, come avviene già per altri capitoli, dovrebbe essere obbligatoriamente prevista una cifra da destinare annualmente alle progettazioni, di modo da progettare senza fretta quanto necessario e poi avere la base per cercare i finanziamenti. Non seguire il processo inverso ovvero inseguire i bandi con progettazioni dell’ultimo minuto scadenti ed improvvisate.
Credo che questa che il collega ha espresso e che condivido pienamente sia una posizione davvero di largo respiro, l’idea di una politica lungimirante. Ma torniamo alla tariffa e guardiamo cosa è successo in questo anno appena trascorso ed in particolare in questi ultimi mesi, oltre al rallentamento degli appalti sia di servizi/forniture che di lavori.
La macchina pubblica, nel nostro settore, dietro al tema ribasso sì/no, come del resto manodopera sì/no, si è bloccata, è entrata in “standby”, in un “impasse” che sembra non trovare ancora la parola fine, alla faccia del rilancio della spinta amministrativa e della nuova legge che sulla bandiera della “semplificazione” si era fondata per allontanare lo spettro della “paura della firma”, rilanciando proprio in apertura i “principi”. Il cambio di paradigma c’è stato ma per ora rimane solo sulla carta stampata, quella della Gazzetta Ufficiale.
Le criticità del Decreto Parametri
Passiamo ora in rassegna, quali sono a mio avviso le principali criticità del D.M. 17/06/16, proponendo le correzioni:
- art. 1, co. 3 - eliminare la parola “possono” invertendo il senso del comma; l’utilizzo della tariffa non può essere a discrezione;
- art. 2, co. 1, lett. a) e d) (si vedano anche
artt. 3 e 4):
- sostituire le parole “costo” e “costo economico” con “importo lordo”, e su questo torneremo a seguire;
- esplicitare che ogni importo lordo in aggiunta al contratto (variante, riserva, decreti emergenziali, ecc.), diventi la base per rideterminare l’onorario della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza;
- chiarire che i costi della sicurezza si aggiungono a quelli dei lavori costituendo così l’importo lordo;
- specificare che l’importo lordo è sempre presuntivo e si consolida al termine di ogni fase progettuale sulla base di effettivamente progettato, senza aspettare il progetto esecutivo per determinare la singola fase; non si può più vedere di progettare tutto per poi procedere a stralciare e compensare solo lo stralcio;
- specificare che l’aliquota relativa alla “progettazione integrale e coordinata”, che va inserita anche nella fase di PFTE, allorquando vi sia una multidisciplinarietà, va sempre applicata;
- art. 3, co. 1 - specificare meglio
il concetto di “prestazioni relative ad opere esistenti”;
- per esempio in una ristrutturazione di un appartamento il valore delle opere da considerare è quello delle opere progettate + quello dell’appartamento?
- quando vi è un importante valore di opere esistenti oggetto di “demolizione”, andrebbero indicati dei costi al mq e/o al mc vuoto per pieno di riferimento, compreso un criterio di indicizzazione;
- art. 5 - il rimborso spese dovrebbe essere fissato in quello che viene dalla formula, per interpolazione lineare senza lasciare spazi di discrezionalità; eliminare le parole “non superiore”;
- art. 6, co. 1 - per mia esperienza il criterio di “analogia” è difficilmente applicabile; il funzionario pubblico si sente poco tutelato da esso; quindi, va notevolmente incrementata la quantità di prestazioni ricomprese esplicitamente in tariffa;
- art. 6, co. 2 - il criterio vacazionale è corretto che rimanga in funzione di ciò che non è contemplato e non facilmente definibile con un criterio a percentuale, un po’ come accade per i lavori “in economia”; eliminare il range di valori e darne uno univoco indicando un criterio di indicizzazione;
- artt. 7 e 8 - la tariffa va resa
chiaramente aderente a quanto richiesto e disciplinato con il D.Lgs
36/23 ma andrebbero aggiunte maggiori prestazioni ad oggi non
contemplate di cui a seguire si forniscono alcuni esempi:
- Tav. Z-1 - esplicitare meglio la declaratoria della categoria V, specificando cosa è manutenzione ordinaria e cosa straordinaria, cosa rappresenta la complessità di una strada e quali opere sono ricomprese;
- Tav. Z-1 - inserire, sia come categorie che, come aliquote, le prestazioni inerenti: all’antincendio, alle pratiche edilizie tipo SCIA, CILA, ecc., a quelle per il deposito strutturale, alla progettazione di P.O.S. e Pi.M.U.S., alla gestione delle TRS tipo PUT nel caso di piccoli cantieri o PdU nel caso di grandi cantieri soggetti a VIA o AIA ed alle nuove discipline ambientali (CAM, DNS, ecc.);
- Tav. Z-2, lett. C.I - introdurre un’aliquota di gestione delle riserve per il direttore dei lavori ed il coordinatore per l’esecuzione e due aliquote (progettuale e computistica) per la gestione dei vari ed eventuali dispositivi emergenziali;
- Tav. Z-2, lett. C.I – prevedere per ogni tipologia ed entità di lavoro la consistenza dell’ufficio di direzione lavori; non si può vedere notule con il solo DL quando è evidente che necessita un ufficio; stesso dicasi per i membri della commissione di collaudo.
I principi della Legge n. 143/49 da reintrodurre
Passiamo ora in rassegna, quali sono a mio avviso i principi della Legge n. 143/49, da reintrodurre:
- art. 2 – un incremento degli onorari quando è richiesta l’urgenza della prestazione.
- art. 4 - in merito al compenso a vacazione, il criterio magistralmente espresso dall’art. 4, riconoscendo maggiorazioni nei casi di particolare disagio; occorre riprendere ed integrare la declaratoria delle prestazioni a vacazione;
- art. 6 - una definizione di rimborso spese, che contempli precisamente cosa risulta ricompreso;
- art. 9 – l’anticipo sulla prestazione; questo lo dovrebbe leggere ancora chi disquisisce sul termine “prestazione intellettuale”;
- art. 10 – il pagamento di quanto dovuto in caso di sospensione, compresi eventuali danni quando la sospensione non sia dovuta al professionista;
- art. 11 – il concetto di proprietà intellettuale;
- art. 15 - la definizione di importo lordo su cui determinare la tariffa che l’art. 15 illustra mirabilmente;
- art. 17 – il criterio dell’assistenza continua al cantiere, sia per il direttore dei lavori che per il coordinatore per l’esecuzione;
- artt. 16, 18 e 19 – il concetto di “parzializzazione dell’incarico”; la fase concettuale, ieri progetto definitivo, oggi PFTE, deve essere sempre riconosciuta anche se non richieste, altrimenti vanno previsti degli incrementi;
- art. 19, B), 19-b) - il concetto che il collaudo si riferisce anche alla prestazione del direttore dei lavori ed il riconoscimento della gestione delle riserve anche per direttore dei lavori e coordinatore per l’esecuzione;
- artt. 21 e 22 – il concetto di compensazione degli elaborati prodotti anche se non utilizzati, non per colpa del professionista, da parte della stazione appaltante;
- art. 23, E), 23-b) e F), 23-c) – i criteri relativi ad aggiornamento e revisione prezzi;
Leggendo con attenzione la L. 143/49 devo dire che trovo sempre più sconforto rispetto alla situazione attuale, non comprendo come abbiamo fatto a dimenticarci così tranquillamente di ciò che era già nero su bianco. Non c’è da inventare nulla di nuovo ed anzi si può trarre anche qualche ulteriore spunto in più rileggendola approfonditamente; basta “copiare”, ma come qualcuno nel tempo ci ha sempre detto:
“quando copiate ricordate però di farlo bene e da chi ha fatto bene altrimenti i brutti voti arrivano uguale”!!!
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