Terzo Condono in area vincolata: cosa si può sanare?

di Redazione tecnica - 17/09/2024

Non possono essere sanate mediante Terzo Condono Edilizio le opere di nuova costruzione qualificabili come “abusi maggiori”, qualora ci si trovi in area tutelata da vincoli paesaggistici e ambientali. Ciò a prescindere dalla tipologia di vincolo che insiste sull’area e a prescindere anche dall’eventuale parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Terzo Condono Edilizio: tutti i requisiti per il rilascio

A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del 12 agosto 2024, n. 15807, con cui ha respinto il ricorso per l’annullamento del diniego dell’istanza di Terzo Condono Edilizio, disposta ai sensi del DL n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

Si ricorda in particolare che la disciplina di cui al Terzo Condono è molto più restrittiva rispetto a quanto previsto per i condoni precedenti (Primo Condono di cui alla Legge n. 47/1985 e Secondo Condono di cui alla Legge n. 724/1994), e dispone infatti l’impossibilità di sanare le grandi opere abusive conseguite senza titoli in area sottoposta a vincoli ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Nello specifico, la norma prevede la possibilità di sanare in area vincolata esclusivamente le opere “minori” elencate ai numeri 4, 5, 6 dell’Allegato 1 del citato DL n. 269/2003 - ovvero quelle di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria - a patto che siano conformi agli strumenti urbanistici e che l’Autorità preposta alla tutela del vincolo dia parere favorevole.

Gli interventi di cui ai numeri 1, 2, 3 dello stesso Allegato invece non possono essere sanati in quanto interventi di maggiore rilevanza (nuova costruzione e ristrutturazione), a prescindere dall’eventuale conformità urbanistica, dal parere dell’Autorità e anche dalla natura dello stesso vincolo.

In particolare, si spiega, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincoli sono sanabili esclusivamente se sussistono tutti i seguenti requisiti:

  • sono state realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
  • risultano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
  • sono opere minori di restauro, risanamento o manutenzione che non hanno comportato incrementi di volume o superficie;
  • l’Autorità preposta alla tutela del vincolo dia parere favorevole al rilascio del condono.

Abusi rilevanti in area vincolata: non condonabili a prescindere

Visto il chiaro orientamento della normativa che disciplina il rilascio del Terzo Condono, è evidente che questo non possa essere concesso in caso di realizzazione, senza titoli, di una nuova costruzione ad uso abitativo della superficie di oltre 80 mq all’interno di un’area tutelata da vincoli paesaggistici, peraltro non conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Nei casi come quello qui trattato, dove risulta indiscutibile l’avvenuta realizzazione di nuovi volumi in area vincolata, si osserva come sia del tutto irrilevante l’eventuale natura (relativa o assoluta) del vincolo, in quanto la norma richiama (in modo indifferenziato) opere che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, senza fare alcuna distinzione relativa alla natura del vincolo.

Allo stesso modo, essendo in questi casi il diniego di condono pienamente motivato e chiaramente vincolato, non assume alcuna rilevanza neanche la mancata acquisizione del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Il Terzo Condono, infatti, non può essere mai concesso per gli incrementi di superficie e volumetria, in zone paesaggisticamente vincolate, realizzati dopo l’apposizione del vincolo, o per i quali comunque non sia possibile accertare che la loro realizzazione sia avvenuta prima dell’apposizione del vincolo.



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