Terzo condono edilizio in area vincolata: mai ammissibili le nuove costruzioni

di Redazione tecnica - 19/05/2024

Gli abusi edilizi che insistono nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici possono essere suscettibili di condono solo se si tratta di opere di minore rilevanza, e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Non sono mai sanabili invece le opere consistenti, come le nuove costruzioni abusive o gli interventi di ristrutturazione pesante, a prescindere dal fatto che sull’area sussista un vincolo di inedificabilità assoluta o solo relativa, e a prescindere anche dall’eventuale rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Condono in area vincolata: quali lavori sono sanabili?

A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 12 aprile 2024, n. 3364 con cui ha rigettato il ricorso proposto contro il diniego dell’annullamento dell’ordine di demolizione, e di due istanze di Terzo Condono Edilizio di cui al D.L. n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003.

Le opere oggetto di contestazione infatti sono risultate essere due appartamenti residenziali, uno di 133,5 mq e l’altro di 111,5 mq di superficie, più un locale non residenziale di 21,84 mq, realizzati in assenza di titoli edilizi in area sottoposta a diversi vincoli paesaggistici statali e regionali.

Si tratta di interventi non suscettibili di sanatoria ai sensi del decreto-legge che regolamenta il terzo condono, che all’art. 32 dispone, nelle aree sottoposte a vincoli, la possibilità di sanare solo le opere di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 dello stesso decreto; mentre esclude gli interventi di elevata entità di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello stesso Allegato, anche se il vincolo di inedificabilità dovesse essere solo relativo, e anche se dovessero essere conformi ai regolamenti urbanistici.

Lo stesso principio viene sancito anche dalla relativa Legge Regionale applicabile nel caso in esame, la L.R. Lazio n. 12/2004, che all’art. 3 (Cause ostative alla sanatoria edilizia) dispone che non siano in alcun modo sanabili le nuove costruzioni realizzate in assenza o in difformità dal titolo su aree soggette a vincoli paesaggistici, anche se costruite prima dell’apposizione del vincolo.

Lo stesso articolo 3 peraltro recepisce e richiama quanto previsto dall’art. 32 della legge sul terzo condono, citando espressamente: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 […] non sono comunque suscettibili di sanatoria: le opere […] realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio […] su immobili soggetti a vincoli”.

Interventi di recupero dell’area: non applicabile agli abusi edilizi

Per gli abusi di tale consistenza, che rientrano nella Tipologia 1 di cui all’Allegato 1 citato, non è condivisibile neanche la tesi secondo cui gli interventi sarebbero da considerarsi nell’ambito del progetto di pianificazione di recupero dell’area interessata di cui alla L.R. Lazio n. 10/2011, che ha disposto misure straordinarie e snellimenti delle procedure in materia edilizia.

Si fa presente infatti che la stessa norma specifica che le disposizioni previste si applichino ai soli interventi di ampliamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia che, per il 31 dicembre 2013:

  • siano stati legittimamente realizzati ed ultimati, oppure, se non ultimati, abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio;
  • siano stati ultimati e sanati con permesso in sanatoria, oppure oggetto di concessione edilizia accolta per intervenuta formazione del silenzio-assenso.

Gli interventi in oggetto non rientrano nelle ipotesi citate, non essendo stati realizzati legittimamente, né sanati successivamente, e non risultando peraltro evocabile un presunto silenzio-assenso, visto il carattere vincolato dell’area. Inevitabile quindi il rigetto del ricorso.



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