Terzo condono edilizio e aumento volumetrico, nessuna possibilità di sanatoria

di Redazione tecnica - 26/09/2022

La realizzazione di una nuova costruzione costituisce un aumento di superficie e volume rientrante fra gli abusi edilizi maggiori per i quali non è possibile ottenere il condono ai sensi della Legge n. 326/2003.

Terzo condono edilizio, nuovo no del TAR alla sanatoria

Quello affrontato dal TAR Lazio con la sentenza n. 11682/2022 si potrebbe definire “un caso da manuale”. La questione nasce dal ricorso presentato per l’annullamento del diniego di permesso di costruire in sanatoria, relativo a una tettoia con locale box annesso, per cui era stata presentata istanza di condono ai sensi della Legge n. 326/2003.

Il giudice amministrativo, nel confermare la decisione dell’Amministrazione Comunale ha precisato che, sul punto della condonabilità delle opere abusive ricadenti nella disciplina del Terzo Condono Edilizio, “vale ricordare il granitico orientamento giurisprudenziale, già professato più volte dalla Sezione”.

La disciplina del Terzo Condono Edilizio

Secondo il d. l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003:

  • “sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all' allegato 1:
    • a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4,5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    • b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizi” (comma 26);
  • “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:...
    •  d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (comma 27).

Il giudice amministrativo ha inoltre ricordato che la Legge regionale n. 12/2004 stabilisce, poi, che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 e successive modifiche, dall'articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall'articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall'articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria:… b) le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali” (art. 3).

Sanatoria consentita solo per abusi minori

Secondo Palazzo Spada, la lettura coordinata delle disposizioni e, in particolare, dei commi 26 e 27 dell’art. 32 d.l. n. 269/2003 induce a ritenere che il comma 26 costituisce la norma generale che perimetra, in riferimento agli immobili vincolati, l’ambito della sanatoria consentendo la stessa per i soli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo (illeciti di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1), escludendola per gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni edilizie (illeciti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato).

Inoltre gli articoli 32 comma 27 d.l. n. 326/2003 e 3 della l.r. n. 12/2004, introducono ulteriori limiti per la condonabilità degli abusi commessi su immobili vincolati, sempre sul presupposto che gli abusi siano riconducibili alla manutenzione straordinaria e al restauro e risanamento conservativo, unici casi in cui, in via generale, il comma 26 dell’art. 32 d.l. n. 326/2003 ammette la sanatoria.

Tale impostazione è seguita dall’orientamento giurisprudenziale per cui "l'applicabilità del c.d. terzo condono in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

Anche in riferimento alla legislazione regionale, l’art. 3 della l.r. n. 12/2004 introduce una disciplina di maggior rigore, statuendo che "non sono comunque suscettibili di sanatoria", tra le altre fattispecie indicate in detta disposizione, "le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali (....) nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali".

L’abuso quindi non è condonabile, in quanto consistente in aumento di superficie e di volumetria rientrante nelle tipologie di illecito di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/03 per le quali il comma 26 dell’art. 32 del testo normativo in esame e l’art. 3 comma 1 lettera b) l.r. n. 12/04, in riferimento alle zone vincolate (come quella oggetto di causa), escludono la sanatoria.

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