Terzo condono edilizio: niente sanatoria in area vincolata
di Redazione tecnica - 05/09/2023
La realizzazione di nuove volumetrie in area vincolata non può rientrare fra i c.d. “abusi minori” elencati nell’Allegato I al D.L n. 269/2003 (C.D. "Terzo Condono Edilizio), ma comporta la definizione di una nuova costruzione che ha un solo destino: la demolizione.
Nuove costruzioni in zona vincolata: niente condono edilizio
Un destino confermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32746/2023 della III sez. Penale, con la quale ha dato ragione alla Corte di Appello in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per avere realizzato la struttuura in area sottoposta a vincolo paesaggistico, e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per avere effettuato una modifica ambientale senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione della Regione o della Soprintendenza.
Mentre in primo grado il Tribunale aveva assolto il responsabile degli abusi, i giudici d’appello hanno escluso:
- l'effetto estintivo del reato edilizio in conseguenza del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, illegittimo dato che le opere erano state realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ostativo a qualsiasi sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. a), I. n 326/2003 per opere non qualificabili come di minore rilevanza (cioè di restauro, risanamento conservativo e manutenzione ordinaria), implicanti aumento di superficie e di volumetria;
- l'effetto estintivo del reato paesaggistico in considerazione del fatto che le opere, implicanti, aumenti di superficie e di volumetria, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 181, comma 1 ter, d.lgs. 42/2004.
Terzo condono edilizio: interventi ammessi alla sanatoria
Ricordano gli ermellini che il condono previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla I. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 dello stesso decreto-legge (e cioè di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
Non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Si tratta di disciplina inderogabile da parte di leggi regionali, con la conseguente esclusione della condonabilità di interventi diversi da quelli di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria e per i quali vi sia stato il previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
Ne consegue che il permesso di costruire in sanatoria ottenuto dalla ricorrente era illegittimo, anche in presenza del parere favorevole di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza, trattandosi di opere chiaramente implicanti aumento di superficie e di volumetria, come tali non sanabili, anche in presenza di parere di compatibilità paesaggistica (inidoneo a determinare l'effetto sanante di cui all'art. 181, comma 1 ter, d.lgs. 42/2004) e neppure suscettibili di condono ambientale.
Parere di compatibilità paesaggistica: quando ha effetti sananti?
Conclude la Cassazione che l'effetto sanante del parere favorevole di compatibilità paesaggistica si determina solamente, ai sensi del citato art. 181, comma 1 ter, d.lgs. 42/2004:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, ovvero per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
- per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con la conseguente esclusione dei lavori realizzati dal novero di quelli suscettibili di sanatoria ambientale, che hanno, comportato l'aumento di superfici e volumi.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando sotto ogni punto di vista l'impossibilità di condonare opere consistenti in aumenti di volume in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
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