Terzo condono edilizio, niente sanatoria per opere su zone vincolate
di Redazione tecnica - 14/10/2022
Gli abusi maggiori commessi in area vincolata, sia che si tratti di un vincolo assoluto o relativo, sono insanabili, ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (cd. “Terzo Condono Edilizio”).
Condono di opere in zona vincolata: il no alla sanatoria edilizia
Un principio granitico, in ambito di giurisprudenza amministrativa a tema edilizia, che il Consiglio di Stato ha ancora una volta ribadito con la sentenza n. 8643/2022. Il caso riguarda il ricorso contro il rigetto delle istanze di condono presentate ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326/2003, relative ad opere abusive consistenti in:
- un parco giochi per bambini;
- una struttura con telai in acciaio e tamponatura in blocchetti di calcestruzzo e tramezzi in cartongesso adibita a bar/tavola calda;
- una tettoria aperta adibita a protezione dell’area giochi.
Secondo l’Amministrazione le opere:
- non erano conformi alle N.T.A. sia del vigente P.E.E. che del P.R.G., in quanto le aree interessate erano classificate come aree destinate ad “attrezzature per la balneazione” per le quali è possibile solo un intervento pubblico o l’installazione di manufatti amovibili per la stagione balneare;
- l’immobile ricadeva in ambito sottoposto a tutela ai sensi del D.M. del 25 febbraio 1974;
- le opere non erano conformi alle norme di tutela e non erano suscettibili di sanatoria ex art. 32, co. 27, lett. d), L. n. 326/2003.
Terzo condono edilizio: quando è possibile ottenerlo?
Già in primo grado il ricorso era stato respinto: il TAR aveva osservato che si trattava di abusi realizzati in ambito soggetto a vincolo in genere e a vincolo panoramico in particolare e che la disciplina del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 ammette la condonabilità dell’opera alla duplice condizione che:
- il vincolo sia stato imposto successivamente all’edificazione;
- quest’ultima risulti conforme alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Il giudice di primo grado aveva anche specificato che il condono del 2003 ha carattere più restrittivo dei precedenti, precludendo la possibilità di ottenerlo per opere ricadenti in ambito vincolato, se non a condizione che esse risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici: condizione non ricorrente nel caso in esame, dato che l’area è destinata a verde pubblico con un vincolo anteriore all’edificazione.
La sentenza del Consiglio di Stato
Da qui il ricorso in appello, presentato sul presupposto che la sussistenza di un vincolo come quello operante per l’area non comporterebbe l’impossibilità di accedere al condono di cui alla L. n. 326/2003, stante il richiamo alle previsioni contenute negli artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985.
Il Consiglio non ha condiviso la tesi dell’appellante, ribadendo invece che il combinato disposto dell’art. 32 della legge n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio) e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non possa essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’imposizione del vincolo di inedificabilità prima dell'esecuzione delle opere;
- la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio;
- la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi formali)
Differenza tra abusi maggiori e abusi minori
Inoltre, sempre in riferimento agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, Palazzo Spada ha precisato che il condono previsto dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e, previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo. Non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti.
Nel caso in esame le opere realizzate dagli appellanti non rientrano tra i c.d. abusi minori e sono, inoltre, edificate successivamente all’imposizione di vincolo specifico ad opera del D.M. 25 febbraio 1974.
L’appello è stato quindi respinto, confermando il rigetto delle istanze di condono.
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