Terzo condono edilizio: no alla demolizione senza diniego espresso
di Redazione tecnica - 18/03/2023
La repressione degli abusi edilizi passa da una scansione procedimentale ben definita, per cui la presentazione dell’istanza di condono ha effetti ben diversi se avviene prima o dopo l’emissione di un ordine di demolizione. Sostanzialmente, quel che cambia è l’efficacia (e l'eventuale sospensione dell'efficacia) del provvedimento sanzionatorio.
Condono edilizio: quando l'ordine di demolizione è illegittimo
Proprio per questo il TAR Lazio, con la sentenza n. 4565/2023, ha accolto il ricorso presentato dal proprietario di un immobile sul quale erano stati commessi diversi abusi edilizi, consistenti in interventi di manutenzione straordinaria eseguti in assenza di titoli e er i quali ha presentato 3 istanze di condono ai sensi dell’articolo 32 della legge 269/2003 (cd. terzo condono).
Nonostante gli uffici comunali non avessero definito il procedimento di condono con provvedimento espresso, hanno comunque emesso prima un ordine di sospensione dei lavori e poi l’ordine di demolizione. Secondo il TAR l’amministrazione ha illegittimamente emesso il provvedimento sanzionatorio in pendenza di un procedimento di condono ancora non definito, violando l’articolo 38 della legge 47/1985 (cd. "Primo Condono Edilizio"), come richiamato dall’articolo 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003.
L’amministrazione, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, deve astenersi da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori rilascio del titolo abilitativo; né può ritenersi che l’adozione del provvedimento di demolizione possa costituire un implicito rigetto della domanda di condono edilizio, posto che l’articolo 35, comma 15, della predetta legge 47 del 1985 impone la notifica espressa del diniego al privato.
Sanatoria richiesta dopo l'ordine di demolizione: cosa succede?
Diverso è invece il caso in cui l’istanza di condono venga presentata successivamente all’emissione dell’ordine di demolizione: in questo caso, ogni procedimento sanzionatorio viene sospeso, fino alla definizione della detta istanza da parte del Comune, non potendo neppure il giudice sostituirsi al potere amministrativo onde valutare la condonabilità delle opere.
Si tratta di un arresto temporaneo dell’efficacia, che, come anche confermato nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2704/2023, pone il provvedimento in stato di temporanea quiescenza. In caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, senza alcuna necessità per l’Amministrazione di adottarne uno nuovo.
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