Testo Unico Edilizia e Salva Casa: cosa succede in Sicilia?

di Gianluca Oreto - 01/06/2024

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata in vigore del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) ha modificato chirurgicamente alcune delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Modifiche che sono già in vigore dallo scorso 30 maggio e che necessiteranno della conversione in legge da parte delle due camere del Parlamento (si prevedono già tanti emendamenti e modifiche).

Decreto Salva Casa: gli articoli modificati e nuovi del d.P.R. n. 380/2001

Entrando nel dettaglio, l’art. 1 del Decreto Salva Casa modifica i seguenti articoli del Testo Unico Edilizia:

  • l’art. 6 relativo agli interventi di “edilizia libera”;
  • l’art. 9-bis che contiene la definizione di “stato legittimo”;
  • l’art. 23-ter sul mutamento d’uso urbanisticamente rilevante;
  • l’art. 31 che riguarda gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
  • l’art. 34-bis sulle tolleranze costruttive;
  • l’art. 36 relativo alla sanatoria degli abusi maggiori (assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali);
  • l’art. 37 relativo agli interventi realizzati in assenza o difformità dalla SCIA.

Viene anche previsto l’inserimento all’interno del d.P.R. n. 380/2001 del nuovo articolo 36-bis per la sanatoria delle “parziali difformità”.

Queste modifiche, oltre che il nuovo art. 36-bis, sono in vigore a livello nazionale dal 30 maggio 2024 (il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 69/2024), ma è chiaro (lo ha anticipato anche il Ministro delle Infrastrutture Salvini) che durante il processo di conversione in legge Camera e Senato lo modificheranno/integreranno.

Testo Unico Edilizia: cosa succede nella Regione Siciliana?

La Regione Siciliana ha recepito il d.P.R. n. 380/2001 con la Legge regionale n. 16/2016. Con questa legge è stato previsto:

  1. il recepimento dinamico degli articoli del d.P.R. n. 380/2001 e “successive modificazioni”;
  2. il recepimento statico (con modifiche) degli articoli 4, 6, 6-bis, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 23 bis, 32, 34, 36, 63, 85, 86, 89 e 100.

Ciò significa che per recepire le modifiche all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, relative alle VePA e alle pergotende, si dovrà modificare l’art. 3 della citata Legge n. 16/2016.

Stessa sorte per le importanti modifiche all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, che limita la doppia conformità edilizia-urbanistica agli abusi maggiori e che dovrà essere recepita con una modifica all’art. 14 della Legge n. 16/2016.

Tutte le modifiche agli altri articoli, invece, hanno recepimento dinamico. Anche il nuovo art. 36-bis è recepito dinamicamente in considerazione del dettato normativo di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 16/2016, per il quale “Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto al Titolo II, si applica nella Regione il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni”. Il nuovo art. 36-bis è una "successiva modificazione" recepita dinamicamente.

È, altresì, chiaro che per far “funzionare” le disposizioni di cui agli articoli 36-bis e 37 (recepiti dinamicamente) si dovrà necessariamente intervenire sull’art. 14 della Legge n. 16/2016 relativo al recepimento con modifiche dell’art. 36.



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