Testo Unico Edilizia e Salva Casa: il curioso caso della Regione Siciliana

di Nunzio Santoro - 12/08/2024

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/05/2024) del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), avevamo già commentato, in maniera critica, le modalità utilizzate con il ricorso alla decretazione d’urgenza (vedi articolo “Decreto Salva Casa: le principali modifiche al d.P.R. n. 380/2001 e il recepimento siciliano”).

Come da copione, il decreto-legge è stato convertito in legge (nei 60 giorni) con importanti modifiche dall’art. 1, comma 1, Legge 24 luglio 2024, n. 105.

Il quadro normativo definitivo

Finalmente, seppur con tutte le contraddizioni legate alle modifiche “spot”, senza una visione d’insieme che dovrebbe portare al superamento del Testo Unico dell’Edilizia, il quadro normativo del DPR 380/2001 vede una sua configurazione, per il momento “definitiva”.

Già dal giorno della pubblicazione del D.L. era chiaro, e molti di noi lo avevano scritto e chiarito (ove ce ne fosse stato bisogno) che le modifiche apportate dal D.L. 69/2024 agli artt. del DPR 380/2001 che erano stati recepiti dinamicamente dall’art. 1 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. trovavano diretta ed immediata applicazione nell’ordinamento Siciliano, mentre le modifiche apportate agli articoli del DPR 38/2001 recepiti in Sicilia con modifiche, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii., ovviamente, non erano immediatamente applicabili in Sicilia. Diverse vedute vi erano per quanto riguardava l’introduzione del nuovo art. 36-bis, scontrandosi due scuole di pensiero: diretta applicazione o di contro la necessità di un recepimento regionale.

Con la legge di conversione del D.L. nulla è cambiato riguardo l’applicabilità in Sicilia delle norme in questione. (il concetto di articoli recepiti dinamicamente e con modifiche era chiaro, residuava l’art. 36-bis, ed oggi anche il nuovo articolo 34-ter introdotto dalla legge di conversione).

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