Testo Unico Edilizia e Salva Casa: il fascicolo completo degli emendamenti

di Gianluca Oreto - 02/07/2024

Si dovrà attendere ancora qualche giorno prima di conoscere il testo “definitivo” del disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) che sarà predisposto dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e che sarà molto probabilmente approvato dalla Camera dei Deputati prima di passare all’”esame” (una mera formalità) del Senato.

Salva Casa: entro il 28 luglio 2024 la conversione in legge

Entro il 28 luglio 2024 il Decreto Salva Casa sarà certamente convertito e con la legge di conversione diverrà operativo il secondo restyling del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che ne uscirà nuovamente rinnovato dopo il primo pacchetto di semplificazioni arrivato dal D.L n. 69/2024 che, ricordiamo, riguarda i seguenti articoli del TUE:

  • l’art. 6 (Attività edilizia libera), comma 1, con la modifica della lettera b-bis) relativo alle VePa (vetrate panoramiche) e l’inserimento della lettera b-ter) con l’inclusione delle pergotende (con determinate condizioni) tra gli interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo (“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali…”);
  • l’art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili), comma 1-bis, con la revisione della definizione di stato legittimo degli immobili o delle unità immobiliari;
  • l’art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) che ha lo scopo di semplificare il cambio di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari senza opere, sia all’interno della stessa categoria funzionale che tra le categorie funzionali residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale;
  • l’art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), comma 5, che consente all’amministrazione, a determinate condizioni, di alienare il bene acquisito a seguito di inottemperanza all’ordine di demolizione da parte del privato;
  • l’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire), comma 2, che incrementa la sanzione alternativa alla demolizione;
  • l’art. 34-bis (Tolleranze costruttive), una delle grandi novità a seguito della quale vengono previste nuove tolleranze (costruttive ed esecutive) che non rappresentano più una difformità edilizia;
  • l’art. 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali), comma 2, che esclude dalla sanatoria ordinaria le parziali difformità e la modifica della rubrica;
  • il nuovo art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità) che definisce un nuovo percorso di sanatoria per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività;
  • l’art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività) con l’abrogazione del comma 4 e la modifica del comma 6 oltre che della rubrica dell’articolo.
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