Testo Unico Edilizia e Salva Casa: sanatoria semplificata applicabile in Sicilia?

di Gianluca Oreto - 10/07/2024

Benché il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) abbia superato il primo ventennio di applicazione, la Regione Siciliana lo ha recepito solo nel 2016 con la Legge 10 agosto 2016, n. 16 che nel corso degli anni ha subito delle rivisitazioni a causa di alcune pronunce della Corte Costituzionale.

La Legge n. 16/2016 della Regione Siciliana

Nella sua prima versione, l’art. 1, comma 1, della Legge n. 16/2016 disponeva:

Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione nella Regione: 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 5, con esclusione della lettera h) del comma 3, 7, 8, 9bis, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 23ter, 24, 25, 26, 27, 28, 28bis, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 e 137”.

Grazie alla dicitura “e successive modifiche ed integrazioni”, con il pacchetto di modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 dal noto Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, non ci fu la necessità in Sicilia di recepire il nuovo art. 34-bis (tolleranze costruttive) che risulta essere perfettamente applicabile nella Regione sin dal suo inserimento all’interno del Testo Unico Edilizia.

Successivamente, con la Legge regionale n. 23/2021 (successiva al Decreto Semplificazioni), la Regione ha deciso di sostituire il citato comma 1, art. 1, della Legge n. 16/2016 che oggi risulta essere il seguente:

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto al titolo II, si applica nella Regione il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni”.

Nel titolo II della Legge n. 16/2016 viene disposto il recepimento con modifiche degli articoli 4, 6, 6 bis, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 23 bis, 32, 34, 36, 63, 85, 86, 89 e 100 del Testo Unico Edilizia nazionale.

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