Transizione 5.0: aggiornate le FAQ del GSE

di Redazione tecnica - 15/10/2024

Arrivano nuove indicazioni dal GSE e dal MIMIT sul Piano Transizione 5.0, con la pubblicazione delle FAQ aggiornate sul credito d'imposta destinato alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia, per progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Transizione 5.0: aggiornate le FAQ sul Piano

Ricordiamo che il piano, istituito con l’art. 38 del D.L. n. 19/2024 (c.d. “Decreto PNRR 4”) punta a sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.

La misura fa parte del PNRR e può contare su 6,3 miliardi di euro sotto forma di credito d'imposta, erogato in proporzione alla spesa sostenuta.

Soggetti ammessi

Possono accedere al beneficio:

  • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato;
  •  le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Restano escluse quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura, destinatarie di sanzioni interdittive o che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Spese ammissibili

Gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ogni soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto.

In particolare, sono ammissibili al beneficio:

  • i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, riguardanti investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016, alle condizioni di cui all’articolo 6 dello stesso Decreto, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%
  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Possono essere ammessi al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti allo stesso soggetto beneficiario, fermo restando che non devono essere stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati.

 

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