Traslazione edificio: variazione essenziale o parziale difformità?
di Redazione tecnica - 14/02/2023
In presenza di una traslazione non parziale che comporti lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o quasi totalmente diversa da quella originariamente prevista, la modifica della localizzazione dell'edificio costituisce una variazione essenziale, di cui all’art. 32, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Attenzione però: se l’edificio è costruito nel rispetto della volumetria e della sagoma assentite e la traslazione è di minima entità, l’intervento può rietenrsi come parziale difformità.
Traslazione edificio: differenza tra variazione essenziale e parziale difformità
La precisazione arriva dal TAR Calabria con la sentenza n. 65/2023, con la quale ha accolto il ricorso contro l'ordine di demolizione di un cappannone industriale, rispondente alla sagoma e alla volumetria assentite, ma traslato nella sua collocazion a distanza di 50 cm rispetto al confine, determinando così una violazione delle distanze legali.
Nel giudicare la questione, il TAR ha ricordato che il concetto di sagoma ricomprende l'intera conformazione plano-volumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale e, quindi, il contorno che viene ad assumere l'edificio. Di conseguenza, la modifica della localizzazione dell'edificio è una variazione essenziale, di cui all' art. 32, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, in presenza di una traslazione non parziale, ma tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o quasi totalmente diversa da quella originariamente prevista. Questo perché una modifica del genere richiede una nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell'area.
In questo caso la traslazione, pari a soli 50 cm., effettuata nel rispetto della volumetria assentita e della sagoma dell’edificio, esclude che l’immobile realizzato presenti una variazione essenziale rispetto al progetto assentito. Potrebbe eventualmente qualificarsi la vicenda in termini di difformità parziale dell’edificio rispetto al progetto assentito, ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001.
Non solo: non è possibile rimendiare alla parziale difformità senza pregiudicare l’intero edificio, motivo per cui l’Amministrazione non può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, ma può procedere eventualmente con la fiscalizzazione dell'abuso prevista dal comma 2 del citato art. 34 del Testo Unico Edilizia.
Il ricorso è stato quindi accolto: secondo il giudice, il ripristino delle distanze legali potrà essere assicurato con il trasferimento di una porzione di area, ottenendo così il posizionamento dell'edificio in aderenza e rispettando, così, la disciplina delle distanze.
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