Variazioni percentuali dei prezzi materiali: il TAR ci ripensa
di Redazione tecnica - 03/05/2023
Diversamente da quanto considerato subito dopo la sua pubblicazione, il Decreto direttoriale del MIMS del 4 aprile 2022 è legittimo, così come gli Allegati n. 1 e n. 2 al Decreto stesso.
Variazioni prezzi materiali: il TAR dà ragione al Ministero delle Infrastrutture
Viene così respinto dal Tar Lazio, con la sentenza n. 6894/2023, il ricorso proposto da ANCE per l’annullamento del provvedimento recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e dei relativi allegati.
Secondo l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, il Decreto ha rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore all'aumento reale registrato sul mercato per 14 materiali su 56, ritenendo anche impropria la correttezza della metodologia adottata e, di conseguenza, la congruità dei dati rilevati e la coerenza dei risultati trasfusi nel provvedimento.
Il meccanismo di adeguamento prezzi
Ricordiamo che per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021 e le connesse conseguenze negative per gli operatori economici impegnati nell’esecuzione di appalti pubblici e per le stazioni appaltanti, l’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021 n. 106, ha introdotto un meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nei contratti in corso di esecuzione.
In particolare, tale disposizione – in deroga all’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 e all’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 - preved che, per i materiali da costruzione più significativi, “si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione”, per le variazioni percentuali di prezzo, rispetto al prezzo medio dell’anno d’offerta, “eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni”.
Tale compensazione è determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, le variazioni dei relativi prezzi rilevate da appositi decreti ministeriali.
Per questo motivo è stato previsto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dovesse adottare, entro il 31 ottobre 2021, un decreto volto a rilevare “le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento (…) dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” verificatesi nel primo semestre del 2021 (cui si è provveduto con il DM 11 novembre 2021). Il meccanismo è stato esteso all’intera annualità, con il decreto del 4 aprile 2022.
Il ricorso di ANCE
Tornando alla questione in esame, ANCE ha specificato che l’operato del Ministero si sarebbe posto in contrasto con l’art. 1-septies, comma 1, del d.l. n. 73/2021, e che, pur a fronte dei chiari e reiterati rilievi effettuati dall’Associazione, il Mims (adesso MIT) avrebbe ritenuto di non procedere ad un approfondimento istruttorio completo, limitandosi a prendere atto e comporre aritmeticamente i dati pervenuti da ciascuna delle tre fonti ufficiali di rilevazione (Provveditorati, Unioncamere e Istat), nella pretesa che fossero gli unici che l’Amministrazione era tenuta a prendere in considerazione, senza tenere neppure in conto le perplessità sollevate dagli stessi enti rilevatori che avevano evidenziato criticità.
Le ordinanze cautelari
A settembre 2022, la stessa sezione aveva accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando al Ministero resistente di rideterminarsi, previa motivata relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in ordine alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni spiegate in ricorso.
All’esito della proroga concessa con l’Ordinanza n. 13913/2022, a gennaio 2023 il MIT ha rilasciato una nota di conferma della correttezza della metodologia adottata e, di conseguenza, la congruità dei dati rilevati e la coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, anche alla luce dell’acquisito parere favorevole reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Per ANCE invece l’Organo Consultivo si sarebbe limitato a verificare la conformità delle procedure seguite e del metodo applicato rispettivamente alle procedure e al metodo disciplinati nelle Linee Guida, senza alcuna attività istruttoria o comuqnue priva del necessario rigore scientifico e in contrasto con i più basilari principi e norme statistiche comuni.
La sentenza del TAR
ll TAR ha invece ritenuto infondato il ricorso, motivo per cui è venuta meno l’efficacia delle ordinanze cautelari n. 5916/2022 e n. 13913/2022. Secondo la Sezione, l’attività istruttoria condotta si è sviluppata nel rispetto delle introdotte linee guida del 14 gennaio 2022 che “mirano a rafforzare e omogeneizzare il processo che porta alla definizione delle variazioni percentuali dei materiali da costruire più significativi. Le linee guida riguardano tutte le fasi del processo, dalla rilevazione delle informazioni elementari al processo di revisione e, infine, alla loro aggregazione.”
Seppur in un contesto congiunturale particolarmente complesso, il processo secondo il TAR è stato condotto in maniera completa e scrupolosa da parte delle fonti ministeriali deputate all’espletamento delle predette rilevazioni.
Emerge, infatti come la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere non si sia astenuta dal compiere una pertinente attività istruttoria atteso che, nella gestione dei dati pervenuti dai Provveditorati, prima di passare alla fase di aggregazione:
- ha analizzato tutte le informazioni pervenute per verificare l’eventuale presenza di anomalie, addivenendo alla estrapolazione delle rilevazioni che non contemplavano entrambi i campi di prezzo inerenti all’anno 2020 e II° semestre anno 2021;
- ha stimolato presso i provveditorati lo sviluppo di una fase integrativa delle rilevazioni volta rimodulare o confermare quanto trasmesso al fine di dare maggiore robustezza ai dati forniti;
- i dati finali sono stati ulteriormente elaborati con riguardo ai casi in cui la variazione percentuale trasmessa risultava inferiore o superiore alla media meno (o più) una deviazione standard (riferentesi a quelle rilevate per lo stesso materiale);
- i dati raccolti, epurati dagli outlier (ovvero dai dati anomali), sono stati aggregati in un indicatore finale di variazione percentuale per ogni singolo materiale.
Istat e Unioncamere nel corso della riunione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione hanno, peraltro, ribadito la validità della metodologia impiegata per la stima delle variazioni percentuali e la scrupolosa osservanza delle indicazioni espresse nelle Linee Guida emanate dal MIMS.
In definitiva, spiega, il giudice amministrativo, l’attività istruttoria condotta dal MIMS a conclusione del vaglio della documentazione versata in giudizio appare completa e rispettosa di una metodologia idonea ad offrire ampie garanzie di attendibilità.
Le criticità rappresentate da ANCE nella fase procedimentale sarebbero state adeguatamente considerate e hanno, come visto, condotto allo svolgimento di una fase istruttoria supplementare che nel condurre ad ulteriori affinamenti, ha dato comunque conferma della complessiva robustezza dell’impianto metodologico.
Il ricorso è stato quindi respinto: l’attività condotta dal MIMS, in un contesto connotato da marcata fluttuazione dei prezzi appare essersi inserita in un iter affinato e idoneo ad offrire garanzie di attendibilità e a contenere le criticità connaturate alla situazione congiunturale.
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