Vendita box auto: pit stop per le detrazioni residue?
di Redazione tecnica - 07/09/2021
Le detrazioni fiscali che hanno cadenza annuale vengono perse nel caso in cui si decida di vendere il bene su cui se ne usufruisce? È una domanda molto frequente tra i contribuenti e che spesso riguarda, ad esempio, la compravendita di pertinenze come box e posti auto. Dubbi legittimi e che possono scoraggiare eventuali transazioni.
Vendita box auto e detrazioni: nuova risposta del Fisco
In realtà la questione è molto semplice, come dimostra una recente risposta fornita da Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, a un contribuente che desidera vendere un box pertinenziale per il quale sta fruendo della detrazione Irpef e su cui ha già ricevuto 4 delle 10 rate previste. E le restanti 6? Vanno perse? Possono o devono essere cedute al nuovo proprietario? Chiariamo prima cos’è la detrazione per box e posti auto.
Come usufruire della detrazione Irpef per box e posti auto
Come ben specificato dall’AdE stessa, la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta:
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);
- per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune (purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa).
Per potere usufruire dell’agevolazione bisogna quindi essere in presenza di queste condizioni:
- deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
- deve esistere un vincolo pertinenziale con un’unità abitativa, di proprietà del contribuente;
- documentazione da parte dell’impresa costruttrice dei costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che vanno distinti dai costi accessori, non agevolabili.
È possibile richiedere la detrazione per l’acquisto del box auto quando il proprietario è in possesso della seguente documentazione:
- atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti il vincolo di pertinenzialità tra box e unità immobiliare;
- dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Nel caso di costruzione del box auto, i documenti necessari sono:
- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Vendita box o posto auto su cui si fruisce di detrazione fiscale
Cosa succede quando si decide di vendere il box su cui si sta usufruendo di detrazione? Si configurano due alternative:
- l’alienante può continuare a usufruire dell’agevolazione fiscale spettante per la costruzione o l’acquisto del box, a condizione che nell’atto di vendita sia esplicitamente indicata questa volontà;
- in assenza questa indicazione, la detrazione continuerà ad essere utilizzata dalla l’acquirente del box, sempre che nell’atto di acquisto venga indicato il vincolo di questa pertinenza a un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale.
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