Vendita box auto: pit stop per le detrazioni residue?

di Redazione tecnica - 07/09/2021

Le detrazioni fiscali che hanno cadenza annuale vengono perse nel caso in cui si decida di vendere il bene su cui se ne usufruisce? È una domanda molto frequente tra i contribuenti e che spesso riguarda, ad esempio, la compravendita di pertinenze come box e posti auto. Dubbi legittimi e che possono scoraggiare eventuali transazioni.

Vendita box auto e detrazioni: nuova risposta del Fisco

In realtà la questione è molto semplice, come dimostra una recente risposta fornita da Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, a un contribuente che desidera vendere un box pertinenziale per il quale sta fruendo della detrazione Irpef e su cui ha già ricevuto 4 delle 10 rate previste. E le restanti 6? Vanno perse? Possono o devono essere cedute al nuovo proprietario? Chiariamo prima cos’è la detrazione per box e posti auto.

Come usufruire della detrazione Irpef per box e posti auto

Come ben specificato dall’AdE stessa, la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta:

  • per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);
  • per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune (purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa).

Per potere usufruire dell’agevolazione bisogna quindi essere in presenza di queste condizioni:

  • deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
  • deve esistere un vincolo pertinenziale con un’unità abitativa, di proprietà del contribuente;
  • documentazione da parte dell’impresa costruttrice dei costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che vanno distinti dai costi accessori, non agevolabili.

È possibile richiedere la detrazione per l’acquisto del box auto quando il proprietario è in possesso della seguente documentazione:

  • atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti il vincolo di pertinenzialità tra box e unità immobiliare;
  • dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione;
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Nel caso di costruzione del box auto, i documenti necessari sono:

  • concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Vendita box o posto auto su cui si fruisce di detrazione fiscale

Cosa succede quando si decide di vendere il box su cui si sta usufruendo di detrazione? Si configurano due alternative:

  • l’alienante può continuare a usufruire dell’agevolazione fiscale spettante per la costruzione o l’acquisto del box, a condizione che nell’atto di vendita sia esplicitamente indicata questa volontà;
  • in assenza questa indicazione, la detrazione continuerà ad essere utilizzata dalla l’acquirente del box, sempre che nell’atto di acquisto venga indicato il vincolo di questa pertinenza a un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale.


© Riproduzione riservata