Vendita immobili e trasferimento detrazioni: chiarimenti dal Fisco
di Redazione tecnica - 22/06/2022
In epoca di Superbonus 110% e bonus edilizi, che si venda un immobile sul quale si stanno usufruendo di detrazioni fiscali è fatto abbastanza comune. Come comune è il dubbio che ne deriva: in caso di alienazione, le rate non ancora godute sono perse? Bisogna specificare qualcosa nel rogito oppure no? Si tratta di un’interessante questione posta da un contribuente a Fisco Oggi , a seguito della vendita di una casa su cui erano stati effettuati degli interventi Sismabonus e su cui ancora erano pendenti delle quote per le detrazioni.
Vendita immobile e trasferimento detrazioni fiscali: cosa succede?
Sul punto, il Fisco ha ricordato che la variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, comporta solitamente il trasferimento delle quote di detrazione non usufruite. Come previsto infatti all’art. 16-bis, comma 8 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi elencati al comma 1 dello stesso articolo, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti.
Lo stesso vale per la quota detraibile relativa all’anno di trasferimento dell’immobile: come specificato nella Circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, essa spetta per intero al contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
Trasferimento quote di detrazione: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Attenzione però: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 che, qualora nell’atto di trasferimento dell’immobile non sia stato specificato che il venditore conserva la detrazione delle rate residue, questa volontà può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato e sottoscritta da entrambe le parti contraenti, specificando che l’accordo esisteva già alla data del rogito. Naturalmente in sede di dichiarazione dei redditi, il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con quanto indicato in questo accordo.
Infine, come specificato nell’ultimo periodo del comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
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