Verifica congruità manodopera: il DURC non basta
di Redazione tecnica - 07/09/2023
Il DURC di congruità individua la percentuale di incidenza minima del costo della manodopera, ma essa non è sufficiente a provare la congruità dei costi superiori a tale soglia e dichiarati in fase di gara, che possono quindi risultare anomali in sede di verifica.
Congruità costi manodopera: come valutarla?
Lo ribadisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8128/2023, con la quale ha confermato l’esclusione dalla gara di un operatore, che aveva proposto un ribasso eccessivo sui costi della manodopera, sepprure al di sopra della soglia di incidenza prevista dal DURC, ma non sostenibile secondo la Stazione Appaltante.
L’appellante ha, in sostanza, quantificato il costo della manodopera rapportandolo “al tempo impiegato per ciascuna lavorazione”, affermando di essere in grado, senza, appunto, fornirne adeguata e congrua dimostrazione, di abbattere “i tempi ordinari e parametrici di esecuzione”.
In particolare, nella relazione giustificativa richiesta dalla SA aveva affermato:
- di aver fatto, anzitutto, capo alle tabelle ministeriali del costo del lavoro emesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le maestranze edili della provincia,“valutando cautelativamente il costo unitario della manodopera rapportato al tempo impiegato per ciascuna lavorazione, compreso tutti gli accorgimenti indicati nella relazione tecnica migliorativa offerta in sede di gara”
- di scontare, peraltro, “condizioni vantaggiose” in ragione anzitutto della “disponibilità di personale assunto già formato ed informato, avente specifica esperienza in lavori identici a quelli del […] progetto in grado di operare senza indugi e con celerità abbattendo quindi i tempi ordinari e parametrici di esecuzione”.
Motivazioni ritenute non puntuali e troppo generiche, per cui, come confermato da Palazzo Spada, in assenza di adeguate giustificazioni in ordine al basso costo della manodopera offerto, l’esclusione rappresentava una misura coerente e giustificata.
Verifica conguità costi del personale: i chiarimenti del Consiglio di Stato
Emerge con ogni evidenza, spiega il Consiglio, che la verifica della congruenza e sostenibilità dei costi della manodopera debba essere effettuata con il vaglio di tutti i fattori in grado di incidervi o di condizionarla, non potendo trattarsi di una verifica di ordine meramente formale, troppo agevolmente suscettibile di elusione.
Nel valutare la congruità del costo del personale, la stazione Appaltante non avrebbe potuto, come si pretenderebbe, limitare la propria indagine ad una verifica formale del rispetto parametrico (peraltro indicativo) delle tabelle ministeriali, ma avrebbe dovuto, come concretamente occorso, appurare che le “incidenze di resa espresse in ora e frazioni di ora” valorizzate dalla stessa appellante risultassero coerenti e sufficienti per l’esecuzione delle lavorazioni da affidare.
Nonostante l’appellante abbia ribadito che i costi indicati nella propria offerta sarebbero stati “coerenti pure con la percentuale di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera, definita dalle Associazioni nazionali del settore edile", il Consiglio è stato di diverso avviso. Ricordano i giudici d’appello che il DURC di congruità individua la percentuale di incidenza minima del costo della manodopera, ovvero quella soglia al di sotto della quale scatta la presunzione di non congruità dei costi del personale. Non vale la reciproca, per cui al di sopra della soglia così individuata, il costo della manodopera debba ritenersi automaticamente e per ciò solo congruo.
Il ricorso è stato quindi respinto: al di là dal prospettato rispetto formale delle percentuali di incidenza indicate nel DURC di congruità, l’appellante non è stata in grado di fornire puntuale, adeguata e circostanziata dimostrazione delle modalità (e delle condizioni) per poter conseguire una effettiva riduzione delle ore lavorate, tale da incidere in maniera rilevante sui costi da sostenere per il personale da utilizzare nella esecuzione della commessa.
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