Verifica di non inadempienza del fornitore: cosa fare in caso di più fatture
di Redazione tecnica - 28/06/2022
Come previsto dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, quando una Stazione Appaltante deve liquidare un fornitore per importi superiori ad € 5.000 + IVA, essa deve obbligatoriamente svolgere preliminarmente la verifica di "non inadempienza" tramite il sito di Agenzia delle Entrate Riscossioni (Ex Equitalia).
Verifica non inadempienza operatore: come si fa se ci sono più fatture?
Cosa succede nel caso di due fatture dello stesso operatore economico, riferite però ad acquisti diversi sia nel tempo che per tipologia (ad esempio una per beni e una per lavori), delle quali solo una ha un importo superiore a 5.000 euro + IVA? E cosa succede invece se la tipologia dei servizi è la stessa, ciascuna fattura è di importo inferiore a 5.000 euro, ma la loro somma supera tale massimale?
Si tratta del quesito posto al Servizio Contratti Pubblici del MIMS, al quale ha risposto il Supporto Giuridico con il parere n. 1259 del 31 marzo 2022.
In questo caso, la Stazione Appaltante ha proposto due opzioni per il pagamento:
- procedere con due ordini di pagamento distinti, effettuando la verifica d'inadempienza per la sola fattura d'importo superiore alla soglia di 5mila euro;
- effettuare un unico titolo di pagamento, caricando nel portale ex Equitalia l’identificativo del fornitore invece del numero di fattura, oltre che la somma degli importi dei due documenti fiscali.
Verifica non inadempienza con più fatture: il Parere del MIMS
Nel rispondere al quesito, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a ricordato che la costidetta verifica “di non adempienza” è appunto disciplinata dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Essa impone alle amministrazioni pubbliche la verifica di “non inadempienza” sui pagamenti delle imposte prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro.
Essa quindi concerne ogni singolo pagamento qualora esso sia di importo superiore 5.000 euro, anche in caso di più fatture riferite allo stesso servizio erogato dal medesimo Operatore Economico.
Nel caso in esame, la Stazione appaltante dovrà quindi procedere con due ordini di pagamenti distinti, effettuando la verifica solo in riferimento alla fattura superiore ai 5mila euro, mentre non sarà tenuta a effettuarla per le fatture riferite all’altro fornitore perché ciascuna di esse comunque non supera l’importo di 5mila euro.
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