Versamento contributi Inarcassa: novità dal Fisco
di Redazione tecnica - 05/12/2023
Si aggiungono 11 causali tributo alle 6 già esistenti, dedicate agli iscritti all’Inarcassa, per permettere ai professionisti il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Versamento contributi Inarcassa: la nuova risoluzione AdE
La conferma arriva con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4 dicembre 2023, n. 66/E, con cui il Fisco ha aggiunto le causali richieste dalla stessa Cassa di previdenza con la nota prot. n. 62 del 16 novembre 2023.
L’integrazione si è resa necessaria dopo la pubblicazione del decreto del MEF e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono stati disposti i versamenti unitari e la compensazione anche per Inarcassa e in linea con la convenzione tra Agenzia e la Cassa di previdenza con cui è stato regolato il servizio di riscossione tramite F24 dei contributi dovuti dai professionisti iscritti.
Le nuove causali tributo
Nello specifico, queste le causali contributo istituite:
- “E111” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
- “E112” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da ricongiunzione”
- “E113” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto”
- “E114” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo facoltativo”
- “E115” denominata “INARCASSA - integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”
- “E116” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo anni precedenti”
- “E117” denominata “INARCASSA - contributo integrativo anni precedenti”
- “E118” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi soggettivo”
- “E119” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi integrativo”
- “E120” denominata “INARCASSA - interessi maternità / paternità”
- “E121” denominata “INARCASSA - oneri di recupero”.
Al momento della compilazione degli F24, i professionisti troveranno le causali nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, e dovranno riportare:
- nel campo “codice ente”, il codice “0011”
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
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